Giurisprudenza Fitness&sport 41 caso l'istruttore per liberarsi da ogni responsabilità risarcitoria deve provare di "non aver potuto impedire il fatto". Sostanzialmente deve dimostrare, non solo di aver effettuato la prestazione in modo corretto, ma anche di aver preventivamente accertato che le condizioni fi siche dell'allievo fossero idonee ad effettuare quell'attività sportiva prescritta dal medico. Appare evidente la necessità di regolare il rapporto tra medico prescrittore ed istruttore. In mancanza di norme che defi niscano i rispettivi ruoli nella gestione del paziente, si possono verifi care spiacevoli conseguenze di carattere giudiziario sia per i medici che per gli istruttori. Ed allora quale la strada che potrebbe essere percorsa? Di certo non si può dare allo istruttore il compito di effettuare a sua volta una ulteriore certifi cazione sullo stato di salute dell' allievo per stabilire la praticabilità o meno di quella specifi ca attività sportiva; ma si può attribuire all' istruttore la possibilità di esprimere un "parere" sulle effettive capacità del paziente di effettuare quegli esercizi in sicurezza. Il che oggi è possibile, in quanto, in base alle nuove norme introdotte dalla legge di riforma dello sport e segnatamente dallo art 42 del DLgvo N 36 del 2021, gli istruttori possono essere ammessi in palestra solo se hanno una "competenza specifi ca" in relazione ai singoli esercizi E, quindi, si potrebbe pensare di introdurre la opportunità di far seguire alla prescrizione medica una valutazione tecnica dello istruttore. Un’ultima cosa c'è da puntualizzare sotto l'aspetto normativo. Si tratta del problema relativo al corrispettivo da dare alla palestra che, come si è detto innanzi, è un'attività privata e come tale non vincolata ad accogliere le indicazioni di medici. Se si considera la prestazione fornita da un suo istruttore come un farmaco e quindi terapeutica, allora dovrebbe essere la ASL, per i soggetti con redditi bassi o addirittura privi di ogni guadagno, ad assumersi un tale onere economico. nel mondo giuridico, giunta fi no a qualifi care l'esercizio dell’attività sportiva un farmaco. La diffi coltà di realizzazione degli obiettivi prefi ssi nel disegno di legge dipende dal fatto che, mentre il farmaco è distribuito da un incaricato di pubblico servizio che ha un obbligo giuridico a consegnare il prodotto quando c'è una regolare ricetta, l'istruttore è un privato che può rivalutare la prescrizione medica e non praticare l'esercizio richiesto dal sanitario. Fatto sta nel buon disegno di legge, nulla si dice sui compiti del soggetto che dovrà gestire il paziente una volta che varca la soglia della palestra. Questa - lo si ribadisce è un’azienda privata, la quale non alcun obbligo giuridico di eseguire la prestazione prescritta dal medico. Questa limitazione snatura la natura di "farmaco" dell’attività sportiva in palestra; poi c'è un altro problema centrale, che non è stato affrontato nel disegno di legge, riguarda la gestione del paziente in palestra; essa spetta esclusivamente allo istruttore e non al medico. E difatti il nostro codice civile fa rientrare la sua prestazione professionale nell art 2222 cod, civ. che comporta l'obbligo dello istruttore di operare con correttezza e diligenza; poi c'è l'art 2048 il quale stabilisce che l'istruttore ha la vigilanza sui pazienti-allievi ai fi ni della tutela della loro sicurezza e salute, onde evitare che si verifi chino infortuni. La stessa norma al comma 4 soggiunge che, in tal
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