Personal Trainer e consigli alimentari: quali sono i limiti secondo la legge?

l'avvocato Esposti e l'ex magistrato Marra spiegano che cosa la legge permette di dire e non dire ai personal trainer per quanto riguarda i consigli alimentari

Può un Personal Trainer parlare di alimentazione con i propri clienti e dare loro consigli alimentari? E fino a dove può spingersi senza entrare nell’ambito riservato alle professioni sanitarie?

L’avvocato Giancarlo Esposti e l’ex magistrato Alfonso Marra hanno affrontato insieme questo tema sul palco della Convention ISSA Europe 2026. Il confronto ha permesso di chiarire il perimetro nel quale può muoversi il Personal Trainer, distinguendo tra consigli generali, prescrizioni personalizzate e interventi rivolti a persone con patologie.

Le due posizioni convergono su un punto fondamentale. Il Personal Trainer può fornire informazioni di carattere generale sull’alimentazione, ma non può intervenire con finalità diagnostiche o terapeutiche. Il dibattito diventa, invece, più articolato quando si tratta di stabilire quanto possano essere specifiche le indicazioni destinate a una persona sana.

Perché il Personal Trainer non può ignorare l’alimentazione

L’attività fisica e l’alimentazione concorrono entrambe al mantenimento del benessere. Chi pratica sport, a livello amatoriale oppure agonistico, deve infatti soddisfare bisogni energetici e nutrizionali collegati anche al tipo di impegno svolto.

Di conseguenza, secondo quanto emerso durante la Convention ISSA Europe, il Personal Trainer che costruisce un percorso di allenamento non può considerare il movimento come un elemento completamente separato dalle abitudini alimentari del cliente.

Durata, intensità e orario dell’allenamento possono modificare le esigenze nutrizionali dello sportivo. Inoltre, un apporto non adeguato di nutrienti, oppure una loro assunzione non correttamente rapportata allo sforzo, può incidere negativamente sulla prestazione e generare problemi come crampi, infiammazioni, strappi, perdita di massa muscolare e riduzione della resistenza.

Riconoscere il rapporto tra allenamento e alimentazione, tuttavia, non significa poter prescrivere liberamente una dieta.

Personal Trainer e consigli alimentari: che cosa è consentito?

Secondo l’impostazione illustrata dall’avvocato Giancarlo Esposti, il Personal Trainer può offrire suggerimenti alimentari generali, coerenti con uno stile di vita sano e con le caratteristiche dell’attività fisica praticata. Può, per esempio, richiamare l’attenzione su:

  • l’importanza di un’alimentazione varia ed equilibrata;
  • la necessità di mantenere un’idratazione adeguata;
  • il ruolo di carboidrati, proteine e grassi;
  • il rapporto tra fabbisogno energetico e attività svolta;
  • le indicazioni alimentari generali collegate alla durata, all’intensità e all’orario dell’allenamento;
  • i modelli divulgativi proposti dalle istituzioni, come la piramide alimentare e la piramide del movimento;
  • i principi generali della dieta mediterranea intesa come stile di vita.

Il riferimento deve rimanere quello delle informazioni destinate alla popolazione generale. In questo ambito rientrano, per esempio, le Linee guida per una sana alimentazione CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria) e i materiali dedicati all’alimentazione nella pratica motoria e sportiva diffusi dal Ministero della Salute, così come le indicazioni dell’OMS in proposito.

Queste fonti permettono al Personal Trainer di promuovere comportamenti alimentari corretti senza formulare una dieta individuale in senso tecnico.

La differenza tra un consiglio generale e una dieta personalizzata

Il limite principale riguarda il passaggio dall’informazione generale alla prescrizione costruita sul singolo individuo.

Un conto è fornire indicazioni generali sull’alimentazione, anche in rapporto al tipo, alla durata, all’intensità e all’orario dell’allenamento. Un altro è prescrivere a una singola persona un regime alimentare personalizzato. È proprio in questo secondo ambito che il Personal Trainer rischia di oltrepassare i limiti della propria competenza. Nel primo caso si rimane nell’ambito dell’educazione a uno stile di vita sano. Nel secondo si entra in un terreno che richiede specifiche competenze professionali, soprattutto quando la dieta è collegata a condizioni di salute o a obiettivi individuali.

La distinzione non dipende quindi soltanto dagli alimenti citati. Dipende soprattutto dalla natura dell’intervento: generale e divulgativo oppure individualizzato e prescrittivo.

Le diete in presenza di patologie sono riservate al medico

Su questo punto il confine è netto. La prescrizione di una dieta rivolta a una persona con una patologia collegata all’alimentazione è di competenza del medico. Allo stesso modo, diagnosi e terapia rimangono attività riservate ai professionisti autorizzati dalla legge.

Il Personal Trainer non può quindi valutare una condizione clinica, proporre un trattamento alimentare o utilizzare l’alimentazione con una finalità curativa.

Quando emergono problemi di salute oppure diventa necessario elaborare una dieta personalizzata, il cliente deve essere indirizzato a un professionista abilitato.

Il Personal Trainer potrà poi coordinare il proprio lavoro con quello del nutrizionista sportivo, mantenendo separate le rispettive competenze.

La sentenza della Cassazione sulla prescrizione di regimi alimentari

Durante il confronto Esposti ha richiamato la sentenza n. 20281 del 30 marzo 2017 della sesta sezione penale della Corte di Cassazione.

Il caso riguardava due dirigenti di palestra che prescrivevano regimi alimentari personalizzati ai frequentatori. Inoltre, compilavano schede nelle quali registravano settimanalmente l’andamento del peso corporeo. La Corte ha riconosciuto la responsabilità penale per esercizio abusivo della professione. Secondo i giudici, quelle prescrizioni erano orientate anche alla prevenzione di possibili patologie future e assumevano quindi la natura di una prestazione sanitaria riservata ai soggetti in possesso delle qualifiche previste dalla legge.

Il caso mostra perché sia necessario distinguere con precisione tra un’indicazione generale e la costruzione di un regime alimentare destinato a una singola persona.

La posizione del magistrato sulle indicazioni rivolte alle persone sane

Alfonso Marra ha proposto una lettura più ampia delle possibilità riconosciute al Personal Trainer quando si rivolge a soggetti sani. Secondo l’ex magistrato, occorre distinguere gli interventi che agiscono direttamente sulla salute, come diagnosi e terapie, dalle attività di prevenzione che producono effetti indiretti sul benessere. Le indicazioni alimentari fornite a una persona sana, senza finalità curative, rientrerebbero in questa seconda area.

Marra collega questa interpretazione ai principi costituzionali relativi alla tutela della salute, alla libertà personale, alla libertà di manifestazione del pensiero e al riconoscimento dell’attività sportiva. A suo giudizio, una persona sana è libera di scegliere il proprio stile alimentare e può tenere conto anche delle indicazioni ricevute dal proprio istruttore.

In questa prospettiva, il Personal Trainer non si sostituisce al medico, ma affianca alla programmazione dell’esercizio informazioni alimentari coerenti con l’impegno richiesto dall’allenamento.

Marra ritiene, inoltre, discutibile l’orientamento giurisprudenziale che assimila alla prestazione sanitaria anche le indicazioni alimentari rivolte a persone sane. Secondo la sua interpretazione, infatti, il monitoraggio di parametri come il peso può avere una funzione tecnica, utile a verificare l’andamento del percorso sportivo, senza assumere necessariamente un significato diagnostico o terapeutico.

Si tratta, però ovviamente, di dati che devono essere raccolti e conservati nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.

La competenza del Personal Trainer nella scelta dell’esercizio

Nel dibattito, d’altro canto, è stata sottolineata anche la competenza specifica del Personal Trainer nella programmazione dell’attività fisica.

Il medico può indicare in termini generali l’opportunità di praticare attività sportiva. La scelta degli esercizi, la loro organizzazione e l’adattamento dell’allenamento alla persona spettano invece al professionista dell’esercizio, nell’ambito delle sue competenze.

L’articolo 42 del decreto legislativo n. 36 del 2021 riconosce, infatti, la necessità di una competenza specifica per lo svolgimento di questo ruolo. A tale competenza corrisponde anche una responsabilità nei confronti della sicurezza dell’allievo. Marra ha richiamato, a questo proposito, l’articolo 40, secondo comma, del Codice penale, in base al quale non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di evitare equivale a causarlo.

Dove si incontrano le posizioni di Esposti e Marra

Le argomentazioni permettono di individuare alcuni punti fondamentali. Il Personal Trainer può:

  • parlare del rapporto generale tra alimentazione, benessere e attività fisica;
  • divulgare indicazioni provenienti da fonti istituzionali;
  • promuovere un’alimentazione varia, equilibrata e adeguata all’impegno fisico;
  • spiegare in termini generali il ruolo dei nutrienti e dell’idratazione.

D’altra parte:

  • non deve formulare diagnosi o proporre terapie;
  • non può prescrivere diete destinate al trattamento di patologie;
  • deve coinvolgere un professionista abilitato quando serve un piano alimentare personalizzato;
  • è obbligato a rispettare la normativa sulla protezione dei dati quando raccoglie informazioni relative agli allievi.

Quando il Personal Trainer deve rivolgersi a un nutrizionista sportivo

Quando una persona necessita di una dieta elaborata sulle proprie condizioni oppure vuole raggiungere obiettivi sportivi che richiedono una programmazione alimentare individuale, il Personal Trainer deve collaborare con un nutrizionista sportivo.

Il professionista abilitato potrà valutare le necessità alimentari del soggetto e definire il piano più appropriato. Il Personal Trainer continuerà, invece, a occuparsi dell’allenamento, mettendo in relazione il programma di esercizio con le indicazioni ricevute.

La collaborazione consente di integrare alimentazione e attività fisica senza sovrapporre ruoli e responsabilità.

Personal Trainer e alimentazione: la prudenza definisce il confine operativo

Dal confronto tra Giancarlo Esposti e Alfonso Marra emerge che il Personal Trainer non deve ignorare il ruolo dell’alimentazione, ma deve conoscere con precisione i limiti del proprio intervento.

Lo spazio più sicuro è rappresentato dall’informazione generale, basata sulle indicazioni delle istituzioni e collegata a corretti stili di vita. Il confine viene superato quando il consiglio assume le caratteristiche di una dieta prescritta individualmente oppure viene utilizzato per intervenire su una patologia.

Per il Personal Trainer, quindi, conoscere il rapporto tra alimentazione e allenamento è parte della preparazione professionale. È altrettanto importante, però, riconoscere quando il cliente deve essere indirizzato a un medico o a un professionista abilitato in ambito nutrizionale.

Revisione e supervisione editoriale: Barbara Arianna Borelli

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