Art. 32… “Diritto alla protezione della salute”

L’intervento dell’illustre dott. Alfonso Marra nel numero 1/2021 della presente rivista, mi sollecita ad intervenire sul contenuto e la portata dell’art. 32 della nostra Costituzione. Prima del 1948 (anno di entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale) il tema della salute era essenzialmente avvertito dal potere statale esclusivamente come un problema di ordine pubblico.

 

Il legislatore costituente interviene a riconoscere espressamente un diritto alla salute come “diritto alla protezione della salute” e non solo come “diritto ad essere curato”. Una visione innovativa e moderna che secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 202 del 1981) il citato art. 32 assume come oggetto di tutela l’integrità fisica dei cittadini e che questa tutela si realizza, da una parte mettendo in campo misure di prevenzione e, dall’altra, assicurando cure gratuite per gli indigenti.

 

Una visione rivolta alla prevenzione della salute, termine inteso dalla Organizzazione Mondiale della Sanità come “uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale che non consiste soltanto in una assenza di malattia o di infermità”.

 

Una tutela della salute che deve essere garantita attraverso azioni preventive che trovano concreta realizzazione attraverso un corretto regime alimentare e una attività sportiva, elementi di un corretto stile di vita. In tale contesto il diritto individuale alla salute si presenta dunque come diritto non degradabile ed assoluto, ossia tutelato dalla Costituzione in modo pieno ed incondizionato nei confronti di tutti i soggetti.

 

L’attività motoria assume così particolare rilievo ai fini di garantire la tutela all’integrità fisica incrementando il benessere della popolazione. Di rilievo e pregio è il recente Decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, che all’art. 3 (principi ed obiettivi) precisa che si intende perseguire:

 

  • il riconoscimento del valore culturale, educativo e sociale dell’attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e di tutela della salute;
  • la promozione dell’attività motoria quale strumento idoneo a facilitare l’acquisizione di stili di vita corretti e funzionali all’inclusione sociale, alla promozione della salute, al miglioramento della qualità di vita e del benessere psico-fisico sia nelle persone sane sia nelle persone affette da patologie.

Un passaggio normativo importante che dovrà comunque trovare una approfondita esplicazione rivolta ad incentivare e a sostenere azioni che diffondano una cultura del fitness rivolta a garantire una efficienza fisica finalizzata ad ottenere un corpo adeguato all’età, alle esigenze di vita e di lavoro.

 

Si rende necessario un intervento dello Stato che, attraverso sostegni economici e agevolazioni, favorisca la diffusione dell’attività motoria riconoscendo al fitness non solo un ruolo sociale e di prevenzione, ma anche di strumento di politica economica pubblica.

 

La tutela della salute deve trovare realizzazione non solo attraverso l’esistente Servizio Sanitario Nazionale, ma anche attraverso l’autonomo sviluppo del settore fitness come strumento di prevenzione di patologie.

 

Il dott. Silvio Garattini rammenta che “evitare le malattie deve essere il fine di tutto ciò che un Paese, inteso nella più vasta accezione, mette in atto a livello collettivo e individuale per difendere la salute”, precisando che “la prevenzione non è un problema solo medico”.

 

La valorizzazione del settore fitness costituisce l’opportunità di rendere concreta e completa l’applicazione di quanto disposto dalla menzionata norma costituzionale.

 

 

 

a cura di Giancarlo Esposti – Avvocato

 

 

 

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