Articolo 32: …”salute” un bene pubblico

La Costituzione della Repubblica italiana contiene una disposizione (art. 32) che conferisce rilievo costituzionale agli interessi collegati con la salute dei cittadini, conferendo alla “salute” la qualifica di bene in senso giuridico. Questa lungimirante previsione del legislatore costituente si pone in netta discontinuità con la precedente legislazione che affrontava il problema della salute essenzialmente in termini di vigilanza igienica e sicurezza pubblica, nonché di assistenza sanitaria.

Il dettato costituzionale conferisce così alla Repubblica la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività.

La salute è l’unico diritto che la Costituzionale espressamente qualifichi come fondamentale, quale presupposto irrinunciabile per la piena realizzazione della persona umana.  La salute quale diritto fondamentale è altresì proteiforme, in quanto garantisce una pluralità ed eterogeneità di situazioni soggettive che, nell’interpretazione giurisprudenziale costituzionale, concerne: il diritto all’integrità psico-fi sica, il diritto a vivere in un ambiente salubre, il diritto ad essere curati e a ricevere prestazioni sanitarie, il diritto alla scelta terapeutica (compresa quella di non curarsi), l’interesse della collettività ed i trattamenti sanitari obbligatori. 

A fronte di una pluralità di situazioni soggettive che il bene giuridico della salute deve tutelare, si prospetta una multiformità di strumenti di garanzia e di tutela. Così accanto alle cure mediche e all’attività di profilassi (quale procedura medica o di sanità pubblica per la difesa contro le malattie, ad es. infettive), assumono particolare rilievo le attività di prevenzione non mediche che mirano a promuovere la salute dell’individuo e della collettività rivolte a corretti stili di vita concernenti l’attività fisica e l’adeguata alimentazione.
In tale contesto la tutela della salute costituzionalmente prevista si completa non limitandosi al solo aspetto sanitario, ma comprendendo anche le attività di effi cientamento del corpo volte a rendere e mantenere il fisico sano e robusto. Il diritto fondamentale alla salute è la condizione generale del benessere e dell’integrità psico-fisica della persona, a garanzia del pieno sviluppo della persona umana e dell’effettiva partecipazione del cittadino alla vita politica, economica e sociale del Paese
(art. 3, secondo comma, Cost.).

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