In merito alle suddette norme, il certificato medico obbligatorio ai sensi dell’articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Decreto Balduzzi) è diventato facoltativo per l’attività ludico motoria e amatoriale per effetto della deroga prevista dall’articolo 42bis comma 1 della l. n. 98/2013, di conversione del d.l. n. 69/2013 (cd. Decreto Fare).
Tuttavia il secondo comma del suddetto articolo 42bis, “ha mantenuto l‘obbligo della certificazione medica per l’attività sportiva non agonistica” (che è quella svolta nello SCLDV), da intendersi per tale quella riferita alle attività sportive parascolastiche [vedi articolo 3 comma 1 lettera b) del Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013] e ii) a quelle appartenenti a Federazioni nazionali sportive che fanno capo al Coni, come gli enti di promozione sportiva tra cui il CSI [vedi articolo 3 comma 1 lettera b) del Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013]. La vigenza dell’articolo 3 del Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013, anche a seguito dell’abrogazione dell’articolo 7 comma 11 del Decreto Balduzzi, è stata confermata dalla Circolare del Ministero della Salute dell’11 settembre 2013: “Criticità interpretative nell’applicazione delle norme sulla certificazione di attività sportiva” [punto b), pag. 3] che implica la necessità del certificato medico per l’attività sportiva non agonistica. In merito alla valenza dell’esonero di responabiltà del gestore della palestra, quanto sopra commentato alla luce della normativa vigente, tende ad escludere l’opponibilità del suddetto esonero.
Infatti, l’attività e la connessa responsabilità del gestore della palestra attengono all’ambito della sicurezza e dell’incolumità delle persone fisiche: in quanto tale, è regolata da norme di ordine pubblico. Ne consegue che questa responsabilità non può essere esclusa o limitata da nessun patto/esonero/scarico di responsabilità che risulterebbe comunque nullo.
Alessandro Frappi, Avvocato