Atto medico, cos’è e la normativa di riferimento per il sanitario

atto medico cosa è e la disciplina che lo riguarda

Il “Grande dizionario delle lingua italiana” a cura di Salvatore Battaglia definisce “medicina” come “scienza che ha per oggetto i fenomeni patologici che alterano o possono alterare la funzionalità dell’organismo umano, allo scopo di mantenere o ripristinare, mediante gli opportuni mezzi preventivi o terapeutici, lo stato ottimale delle condizioni di salute”. Da tale definizione si deduce che l’atto medico è un atto inerente la medicina.

 

La definizione legislativa di atto medico

A fronte di una definizione lessicale di medicina, nel nostro ordinamento giuridico è tuttavia assente una definizione legislativa di “atto medico”. È da diverso tempo che si disserta di questa annosa omissione normativa, senza però addivenire a una soluzione positiva.

Il decreto Lgs.C.P.S. n. 233 del 1946, nel disporre la ricostituzione, dopo il periodo bellico, degli ordini delle professioni sanitarie detta la disciplina delle professioni stesse. Non fornisce però alcuna definizione dell’attività medica. Tale assenza era presente anche nella previgente normativa di cui alla legge n. 455 del 1910 concernente gli ordini sanitari.

Anche la normativa comunitaria si preoccupa di disciplinare il reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli di medico (direttiva 75/362/CEE). Inoltre, si occupa del coordinamento delle discipline legislative ed amministrative per le attività di medico, senza tuttavia fornire una definizione di attività di medico. Abolendo l’esame di stato, il D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, ha stabilito che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia abilita all’esercizio della professione di medico-chirurgo. Si rinvia così alla formazione professionale acquisita con il percorso universitario il contenuto dell’attività di medico.

 

 

Il decreto del Ministro dell’Università e ricerca del 16 marzo 2017 nel determinare le classi di laurea magistrale, classifica la laurea magistrale in medicina e chirurgia definendo e descrivendo gli obiettivi formativi qualificanti per la professione medica persistendo l’assenza di una definizione di attività medica.

 

Le disposizioni in merito alle professioni sanitarie

Con la legge n. 42 del 1999 vennero dettate per la prima volta in termini sintetici disposizioni in materia di professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione di ostetricia, normativa che non ha coinvolto la professione medica, normativa superata dalla successiva legge n. 43 del 2006. In considerazione di tali esplicitate e particolari discipline riguardanti le sole professioni sanitarie diverse da quella medica, venne sollevata la questione del riconoscimento del ruolo del medico come responsabile unico del percorso clinico del paziente.

Si prospettò così la necessità di introdurre una definizione dell’atto medico come atto centrale nell’ambito delle professioni sanitarie.

Non mancano, tuttavia, posizioni opposte che sostengono la non opportunità di un intervento rivolto a definire normativamente l’atto medico ritenendo sufficiente il riferimento giurisprudenziale agli “atti tipicamente” riservati alla professione medica, nonché la esclusiva competenza prevista dal codice deontologico del medico con riguardo alla diagnosi e alla prescrizione della cura. In particolare, una definizione legislativa di un atto da riferirsi al medico quale principale professionista e fulcro del sistema sanitario è stata ritenuta una “preoccupante debolezza”.

 

 

 

Codice di deontologia e atto medico

Anche il Codice di deontologia medica non fornisce in termini diretti una definizione dell’attività medica. L’art. 3 del Codice dispone che “dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell’Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, […]. La salute è intesa nell’accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona”. Nessuna definizione di “atto medico” viene fornita dal Codice.

Di interesse sono i due tentativi di intervento legislativo formulati in anni passati.

 

Proposta di legge n. 2988

È stata formulata dall’on. Vittoria D’Incecco ed altri nel corso della XVII legislatura. Il testo di proposta legislativa si compone di un breve articolato. Si dispone che l’atto medico comprende tutte le attività professionali di carattere scientifico, di insegnamento, di formazione, educative, organizzative, cliniche e di tecnologia medica svolte al fine di promuovere la salute, di prevenire le malattie, di effettuare diagnosi e di prescrivere cure terapeutiche o riabilitative nei confronti di pazienti, individui, gruppi o comunità, in conformità alle norme etiche e deontologiche. Si precisa altresì che l’atto medico è una responsabilità del medico abilitato e deve essere eseguito dal medico o sotto la sua diretta supervisione o prescrizione.

Al fine di definire il campo operativo dell’attività medica si dispone che nell’ambito della promozione della salute spettano alla competenza esclusiva del medico la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie, effettuate sulla base di un’attenta valutazione clinica e di una ragionata e documentata prescrizione di esami diagnostici e di procedure terapeutiche o riabilitative finalizzati alla gestione ottimale del quadro clinico in atto e alla guarigione. Le attività riservate al medico suindicate sono oggetto di abilitazione alla professione di medico chirurgo e di odontoiatra e sono previste negli obiettivi formativi degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria.

Infine, si specifica che al medico sono attribuiti la titolarità e la responsabilità di tutte le decisioni relative alla salute del paziente, compresi la conseguente e necessaria unitarietà dei percorsi clinico-assistenziali che esse comportano e i correlati assetti organizzativi. Il medico deve garantire la tutela della salute anteponendola a qualsiasi altra diversa esigenza e utilizzando la dottrina medica quale compendio della pratica nella materia, per le scelte più appropriate nell’interesse del paziente che segue”.

 

La proposta di legge n. 2208

Formulata dagli on. Misiti e Bologna nel corso della XVIII legislatura, questa all’art. 1 definisce che sono “atti medici e pertanto non possono costituire offesa all’integrità psicofisica i trattamenti medico-chirurgici adeguati alle finalità terapeutiche ed eseguiti secondo le regole dell’arte medica da un esercente una professione medico-chirurgica, o da altra persona legalmente autorizzata, allo scopo di prevenire, diagnosticare, curare o alleviare una malattia del corpo o della mente”. I successivi cinque articoli si occupano di questione differente dettando una disciplina in materia di centri di riferimento di chirurgia articolare.

 

Conclusioni

La prima citata proposta legislativa intende introdurre una normazione che contempla più aspetti della professione medica. Si tratta cioè di atto medico, competenza, abilitazione, responsabilità, titolarità di garante della salute. L’approccio risulta sistemato e tendenzialmente completo al fine di dare una regolamentazione legislativa all’attività del medico con preliminare riferimento all’atto medico.

Diversamente la seconda proposta legislativa si limita semplicemente a fornire una definizione di atto medico.
Tali proposte non hanno comunque trovato compimento in una atto legislativo, permanendo così l’assenza di una definizione normativa di “atto medico”.

 

Giancarlo Esposti, Avvocato

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