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Il diritto costituzionale allo sport: esercitabile in concreto solo dopo le leggi di attuazione

Costituisce un traguardo importante nella civiltà giuridica del nostro Paese l’avvenuto inserimento nella nostra Carta dell’attività sportiva tra i tanti diritti fondamentali della persona e quindi sul medesimo piano della libertà personale e del diritto alla tutela della salute. Solo così potrà dirsi realizzato l’obbiettivo di creare uno “sport per tutti e di tutti”. Lo vuole la nuova norma costituzionale che così dispone “la Repubblica riconosce il valore educativo sociale, di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.

 

Sono milioni i cittadini di ogni età e condizione sociale che frequentano i centri sportivi. I benefici del riconoscimento costituzionale non sono immediati. Pur trattandosi, infatti, di disposizione costituzionale di carattere “precettivo” e cioè di immediata applicazione, non può immediatamente produrre i vantaggi che tutti si aspettano, perché mancano ancora le norme di concreta attuazione. Parlando sotto metafora potremmo dire che si tratta di una splendida cornice priva del dipinto, in quanto sono necessarie ulteriori disposizioni di rango subordinato per la realizzazione del diritto allo sport per tutti. La nuova norma costituzionale impone al nostro Parlamento, che è stato così solerte e veloce nell’approvarla, ad esserlo altrettanto, nell’emanare tutta quella serie di disposizioni normative ed amministrative che fissino i principi e le regole per attuarla. Dovrebbe, a mio avviso, seguire il medesimo percorso adottato per l’approvazione della Riforma Sanitaria (legge n 833/78), ma non è solo il Parlamento Nazionale obbligato a legiferare in materia sportiva, in attuazione del principio costituzionale, ma c’è anche l’ente Regione dopo la modifica dell’art 117 avvenuta con la Legge Costituzionale del 18 ottobre 2001 N 3. Ovviamente le norme regionali non possono essere in contrasto con quelle del Parlamento. Si tratta quindi di un’attività complessa, dovendo regolare l’accesso di “tutti” di ogni età allo sport, non solo nelle scuole, ma anche nel contesto delle attività lavorative e, tra l’altro anche le modalità di accesso da parte dei non abbienti. Andrebbero poi previste delle sovvenzioni statali e regionali per i centri sportivi, avendo essi quale primo obiettivo il miglioramento della salute.

 

 

Vista la celerità della modifica costituzionale, c’è da ritenere che il nostro legislatore si attivi al più presto a predisporre un disegno di legge adeguato ai tempi e che tenga conto delle varie esigenze che provengono dal mondo civile senza peraltro trascurare anche quelle dei titolari dei centri sportivi. É necessaria, quindi, una mobilitazione non solo degli sportivi, ma dell’intera cittadinanza per intervenire in sede politica al fine ottenere questa nuova normativa. A tal fine, per agevolare il compito del legislatore, sarebbe opportuno da parte delle associazioni sportive far pervenire al Parlamento suggerimenti e ben articolate richieste di regolamentazioni.

 

 

Cosa importante, che riguarda tanti, è l’accesso economicamente agevolato a tutti i centri sportivi (palestre strutture fitness) e la regolamentazione della loro gestione, anche con riferimento ai finanziamenti, tenuto conto che la loro attività è innanzitutto finalizzata al benessere psicofisico. É compito, quindi, di tutti gli organismi sportivi di attivarsi verso la classe politica per sollecitare l’emanazione di queste leggi. In mancanza di esse, però, il singolo cittadino ha qualche possibilità di usufruire della modifica costituzionale per il suo carattere precettivo e non meramente programmatico. Mi spiego. Ove, infatti, un soggetto privo dei mezzi di sussistenza producesse certificazione medica dalla quale risultasse la pressante necessità per la sua salute di accedere ad una struttura sportiva, allora, egli potrebbe, magari richiedendo il gratuito patrocinio, che lo esonera dal pagamento delle spese processuali, rivolgersi al Giudice, il quale, ritenendo fondate le sue istanze, potrebbe emettere un provvedimento con il quale verrebbe posta a carico dello Stato la relativa spesa. Decisioni del genere furono adottate un pò di anni fa per autorizzare l’acquisto di prodotti sanitari non inseriti nella Farmacopea Ufficiale, per curare patologie oncologiche. Il tribunale Civile accolse tale richiesta ritenendola legittima.

 

 

 

Alfonso Marra, Magistrato

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