Art. 32… “Diritto alla protezione della salute”

L’intervento dell’illustre dott. Alfonso Marra nel numero 1/2021 della presente rivista, mi sollecita ad intervenire sul contenuto e la portata dell’art. 32 della nostra Costituzione. Prima del 1948 (anno di entrata in vigore della nostra Carta Costituzionale) il tema della salute era essenzialmente avvertito dal potere statale esclusivamente come un problema di ordine pubblico. Il legislatore costituente interviene a riconoscere espressamente un diritto alla salute come “diritto alla protezione della salute” e non solo come “diritto ad essere curato”. Una visione innovativa e moderna che secondo la Corte Costituzionale (sentenza n. 202 del 1981) il citato art. 32 assume come oggetto di tutela l’integrità fisica dei cittadini e che questa tutela si realizza, da una parte mettendo in campo misure di prevenzione e, dall’altra, assicurando cure gratuite per gli indigenti.

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