E’ stato un anno veramente fortunato questo 2022 per Io sport. Il nostro Parlamento ha, difatti, riconosciuto il ruolo di grande rilievo che ha sempre svolto e continua a svolgere anche oggi nella nostra società. Ha elevato l’attività sportiva addirittura fra i diritti irrinunciabili e fondamentali dell’individuo. La colloca allo stesso livello del diritto alla libertà personale, alI’uguagIianza di tutti di fronte alla Iegge, alla libertà di pensiero, alla libertà di stampa ed infi ne il diritto alla tutela della salute. Quest’ultimo, che è molto vicino a quello del diritto allo sport, è previsto dall’art 32 della Carta.
E proprio in detta norma, secondo le opinioni di alcuni parlamentari che avevano redatto la nuova proposta di riforma, avrebbe dovuto essere inserito il diritto alla tutela dell’attività sportiva, per gli effetti positivi sulla salute; ma, poi, è prevalsa la tesi di maggioranza di collocarla nel successivo art.33, diremo più innanzi delle ragioni che hanno portato ad una tale scelta. Questa norma di modifica costituzionale ha, comunque, al pari del diritto alla tutela della salute, la natura di statuizione di carattere precettivo (e non programmatico) e cioè di una disposizione che entra immediatamente in vigore e, quindi, che è operativa sin dal momento della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il che comporta in automatico l’acquisizione da parte di ogni singolo cittadino della Repubblica dl diritto di richiedere allo Stato i mezzi e le strutture per poter esercitare il suo diritto all’attività sportiva. Naturalmente per esercitare Io stesso sarà necessaria l’emanazione di una Iegge ordinaria “ad hoc” che regolamenti le modalità di attuazione di questo nuovo diritto costituzionale. A carico dello Stato, pertanto, sussiste un vero e proprio obbligo giuridico di adempiere alla adozione delle misure necessarie alla sua attuazione.
Che all’attività sportiva venisse riconosciuta una rilevanza costituzionale era impensabile negli anni scorsi. Questa riforma rappresenta una delle conquiste più importanti delle nostra collettività nazionale. Va quindi doverosamente riconosciuto ai nostri politici di aver avuto la sensibilità di aver dato una centralità allo sport sia professionale sia dilettantistico. Questa norma costituzionale, quindi pone le fondamenta per l’accesso a tutti coloro che hanno intenzione di praticarlo. Essa ha, cosi concepito l’aspettative di una larga parte dei cittadini del nostro paese.
Quanto al percorso per ottenere l’approvazione va precisato che il primo passo è stato già compiuto dopo l’esame della proposta da parte deII’Assemblea del Senato avvenuto in data 22 marzo 2022. In quella occasione è stato approvato il testo unificato presentato dalla Commissione Affari Costituzionali , contrassegnato con la sigla C3531, avente ad oggetto “La modifi ca deII’art.33 della Costituzione in materia di attività sportiva”. E’ stato approvato con una consistente maggioranza e cioè con 213 voti favorevoli, 5 contrari e 5 astenuti Risultato, questo, che fa ben sperare per una sollecita approvazione in via definitiva. L’espressione “modifica” sta ad indicare in realtà, l’aggiunta di un nuovo ed ultimo comma, che è il settimo, all’art.33 della Carta. II testo della nuova norma è del seguente testuale tenore. “La Repubblica riconosce il valore educativo. sociale, e di promozione del benessere psicofi sico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.
Per valorizzare il ruolo che oggi ha lo sport i proponenti della legge hanno messo in luce la sua assorbente finalità che è quella di permettere ad ogni soggetto di raggiungere Io “stato di benessere fi sico, mentale e sociale”. E’ innegabile che la norma, così come è articolata, finisce per richiamare il concetto di salute, fi no a dare ad essa un significato di gran lunga più ampio rispetto al passato. In tal modo ha recepito le indicazioni daII’OMS (Organizzazione mondiale della Sanità) che con un provvedimento del 6 aprile 2006 ha affermato che la salute non signifi ca solo “assenza di malattia” bensì coinvolge anche gli aspetti patologici e mentali naturaIi, ambientaIi e climatici, la vita lavorativa economica sociale e culturale “La salute così intesa, interagisce in senso positivo o negativo coIl’esistenza dell’uomo concretandosi essa in uno stato di benessere fi sico mentale e sociale.
Contenuti della nuova norma costituzionale.
Per poter interpretare nel modo dovuto la nuova norma e percepire le sua importanza, quale diritto fondamentale della persona, bisogna chiamare in soccorso la semantica onde esaminare il signifi cato lessicale di ogni singola parola usata nel testo definitivo sul quale dovranno pronunciarsi Senato e Camera. Come risulta dalla relazione che accompagna la proposta di legge, le motivazioni del perché i proponenti hanno ritenuto di collocarla nell’art.33 della Costituzione e non nelI’art 32,sono date dal fatto che l’art.33 è stato ritenuto più idoneo “avendo esso un suo contenuto più ampio ed eterogeneo (arte, scienza, istruzione, cultura) rispetto al suddetto art.32 che, invece, ha quale oggetto unico ed omogeneo, il diritto alla tutela della salute. Prosegue la relazione rilevando, che I’introduzione nell’art.32 di ulteriori principi sarebbe stato inopportuno, in quanto avrebbe accentuato solo una delle funzioni dello sport”. In buona sostanza i proponenti hanno dato per scontato che il principale ruolo che svolge l’attività sportiva è quello di tutelare la salute per la prevenzione dei malanni, ma che nel contempo sono da tener presenti anche tutte altre funzioni quale la socializzazione e I’aggregazione.
Cosa cambia per i cittadini dopo l’approvazione di questa nuova norma.
Compiti dello Stato e degli enti territoriali. Ci sarà un vero e proprio cambio di marcia nel mondo dello sport la tutela dell’attività sportiva diventa un diritto irrinunciabile del singolo, lo Stato dovrà provvedere a dare allo stesso concreta attuazione attraverso opportune disposizioni normative fi nalizzate a realizzare un tale obiettivo. Si ripeterà ciò che è avvenuto negli anni scorsi per l’attuazione dell’art.32 più volte citato. Il che è avvenuto colI’emanazione della legge di Riforma Sanitaria (Legge N 833/78) nella quale furono stabilite le regole per usufruire dell’assistenza sanitaria e farmaceutica per i non abbienti e per i cittadini col reddito elevato. Le Regioni, dopo la riforma del titolo 5 della Costituzione effettuata nel 2021, hanno una serie di competenze e fra queste viene elencata anche l’attività sportiva (art.117 Cost), ma purtroppo in questi ultimi anni nulla si è mosso al riguardo.
Le palestre ed i centri fitness vanno riqualificati come strutture di pubblico interesse.
Benefici dal PNR per il “recovery plan” Spetta alla Regione l’attribuzione di una tale qualifica. Chiaramente ciò potrà avvenire solo quando la struttura abbia superato positivamente una valutazione da parte dell’ente territoriale. Bisogna esaminare se la struttura sportiva (palestra o centro fitness) siano organizzati nel modo dovuto ed effettuano le loro prestazioni con competenza professionale e correttezza. Una volta acquisiti tali elementi e accertato che da essi emerge il corretto funzionamento della struttura non solo per la prevenzione delle malattie, ma anche per la promozione del benessere psicofisico sarebbe opportuno richiedere ed ottenere dalla Regione di pertinenza la qualifica di ente di “pubblico interesse”, il che darebbe la possibilità di estendere ai centri sportivi muniti di tale qualifica i sussidi pubblici previsti nel “recovery pIan” per le strutture sanitarie, essendo I’attività di detti enti sportivi in tutto e per tutto ad esse assimilabile.
Alfonso Marra, Magistrato