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Riforma dello Sport: entra in vigore dal 1 luglio 2023

In data 2 novembre 2022 è stato pubblicato il D.lgs. n. 163 del 5 ottobre scorso che approva disposizioni integrative e correttive del pregresso D.lgs. n. 36 del 28 febbraio 2022, decreto quest’ultimo di riordino e riforma della normativa in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo. Entra così in vigore dal 1^ gennaio 2023 la riforma dello sport con un assetto definitivo. Con riguardo ai lavoratori operanti nel settore sportivo non esisterà più la differenza tra sportivi professionisti e sportivi dilettanti, ma esisterà un’area di società sportive professionistiche (con scopo di lucro) ed un’area di società sportive dilettantistiche (senza scopo di lucro). Con particolare riferimento alla figura dell’istruttore (qualificato per legge “lavoratore sportivo”) nell’ambito della menzionata area dilettantistica, tale profi lo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa. A condizione che ricorrano i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

• la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo un carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive (ad es. gare);
• le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti
delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.

Con riguardo al rapporto di lavoro applicabile nello sport dilettantistico, nel testo originario della riforma era prevista l’abrogazione della norma (art. 2, comma 2, lettera d, del D.lgs. N. 81 del 2015) che escludeva la presunzione del lavoro subordinato per le prestazioni di lavoro continuative ed eterodirette. Il citato decreto correttivo n. 163/2022 ha, invece, mantenuto tale eccezione con la conseguenza che per le prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente, non trova applicazione la disciplina del lavoro subordinato. Detta presunzione di legge non esclude tuttavia la possibilità che l’attività dell’istruttore sia inquadrata in un rapporto di lavoro subordinato, piuttosto che in un rapporto di libera attività professionale con titolarità di partita Iva. Al lavoro sportivo vengono applicate le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro “in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva”.

Le figure degli istruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, presso società sportive, palestre, sale fitness, stadi, campi sportivi hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale, sulla base del relativo rapporto di lavoro. I lavoratori sportivi che operano in ambito dilettantistico in forza di una collaborazione coordinata e continuativa oppure di un rapporto di lavoro autonomo, sono iscritti alla Gestione separata presso INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. L’aliquota contributiva pensionistica è calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui complessivamente percepiti considerando il totale dei compensi qualora sussistano nel corso dell’anno più rapporti di collaborazione. Le aliquote contributive sono determinate nelle seguenti misure:

• Collaboratori coordinati continuativi: 25% aliquota previdenziale + 2,03% aliquote assistenziali, di cui 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore
• Lavoratori autonomi: 25% aliquota previdenziale + 1,23% aliquote assistenziali, con facoltà di rivalsa del 4%. Qualora il lavoratore sportivo dilettantistico è assicurato presso altra forma previdenziale obbligatoria, l’aliquota previdenziale è ridotta al 24% senza aliquote assistenziali.

Riguardo i collaboratori e i lavoratori autonomi, fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione previdenziale è dovuta nei limiti del 50 per cento dell’imponibile contributivo; in misura equivalente è ridotto l’imponibile pensionistico. Diversamente i lavoratori sportivi subordinati, sia appartenenti  all’area dilettantistica che professionistico, sono iscritti al neo denominato Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi istituito presso l’INPS, con applicazione di una aliquota previdenziale pari 33% (di cui la quota del 9,19% a carico del lavoratore). La nuova disciplina dispone che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Pertanto, qualora l’ammontare complessivo di detti compensi superi il predetto limite, il reddito imponibile del percipiente è determinato solo per la parte eccedente l’importo di euro 15.000,00. All’atto del pagamento del compenso, al fi ne di verifi care i summenzionati limiti imponibili, il lavoratore sportivo deve rilasciare una autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare. Sussiste, altresì, l’obbligo assicurativo contro gli infortuni (INAIL) a prescindere dalla forma di contratto con previsione di una tariffa specifi ca per gli istruttori sportivi che verrà determinata.

 

 

Giancarlo Esposti, Avvocato

 

 

 

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