Sport come farmaco detraibile, ma servono leggi attuative

Il disegno di legge n.287/2022, approvato dal Senato all’unanimità il 1 agosto 2024, segna una grande e storica svolta sul ruolo dell’attività sportiva nella nostra società. Lo sport è stato, in breve, assimilato a una medicina, è prescrivibile e detraibile come un farmaco. E ciò per le sue finalità, che sono quelle di assicurare ai cittadini un miglioramento delle loro condizioni di salute.

Assimilare lo sport a un farmaco detraibile va bene, ma non basta

Il legislatore ha facilitato l’accesso a tutti all’attività fisica per prevenire i malanni. Non ci sono, però, le norme che riguardano i rapporti fra medici prescrittori e istruttori, che, a mio modesto avviso, dovrebbero essere introdotte.

E ciò in quanto ai suddetti istruttori è demandato il compito di dare attuazione alle indicazioni dei sanitari. Con questo scritto intendo dare il mio contributo all’approfondimento di una tale tematica. La votazione all’unanimità del Senato fa sperare in una sollecita calendarizzazione alla Camera del disegno legislativo. Esso rappresenta una rivoluzione copernicana rispetto al passato, ove l’attività sportiva veniva considerata come ludica. Solo in pochi ritenevano che essa avesse un effetto preventivo sulla salute.

Questo disegno di legge recepisce i principi sanciti dall’art 33 comma 7 della Costituzione, come modificato nel 2023, che ha l’attività sportiva è un “diritto fondamentale”, al pari di quello della tutela della salute (art 32 Cost.).

La nuova legge equipara lo sport a un “farmaco” detraibile e prescrivibile dal SSN. Di tal che quando saranno state emanate le norme per l’attuazione della legge suddetta, anche i non abbienti dietro prescrizione medica, potranno andare in palestra e nei centri fitness a spese del servizio sanitario nazionale. Questo potrà avvenire, non solo ai fini preventivi, ma anche terapeutici.

Nelle intenzioni del legislatore tali norme rappresentano il coronamento di tutta una serie di disposizioni nel settore sanitario. E difatti oltre all’art 33 comma della Costituzione, c’è stata anche la legge di Riforma dello sport (Legge N 86 del 2019). Quest’ultima ha introdotto per gli istruttori l’obbligo della “competenza specifica” nella singola attività che a loro è demandata (art 42 Legge N 36 del 2021).

Il ruolo di primo piano dei medici di base, dei pediatri e dei centri territoriali

L’applicazione e il successo della legge si fonda sull’apporto che i sanitari potranno dare, in ragione dei numerosi compiti assegnati. È previsto per loro il ruolo, forse, più importante.

Essi rappresentano il primo filtro della popolazione del territorio sullo stato di salute dei suoi abitanti, dovendo decidere, se mandare direttamente il paziente a rischio basso in palestra oppure, nei casi di patologie in atto, ad uno dei tre centri territoriali di cui si dirà appresso.

La legge si compone di 6 articoli e quasi tutti riguardano i numerosi ruoli dei suddetti sanitari. Nei casi di pazienti con rischio basso o molto basso, le norme indicano negli istruttori i soggetti preposti a realizzare la prescrizione delle attività sportive. Va puntualizzato che per i suddetti la prescrizione può essere sia generica che personalizzata con la specificazione anche degli esercizi fisici. Possono, altresì, richiedere che il paziente sia controllato e monitorato (art 2 commi 2 e 3 della legge).

Nelle ipotesi, invece, in cui il rischio sia più consistente, i medici di base debbono inviare gli assistiti alle strutture specialistiche, costituite dai centri territoriali di primo o di secondo livello.

Più precisamente nei casi di rischio medio (per esempio, allenamento in uno sport molto impegnativo) e di rischio medio alto debbono mandare gli assistiti in un ambulatorio con l’utilizzo di test specifici. Rientrano in questa tipologia anche i portatori di fattori di rischio a livello medio alto, pur se clinicamente silenti.

I centri di terzo livello sono, riservati a quei pazienti ad alto rischio con specifiche problematiche. Si effettuano in essi, percorsi abilitativi in regime di ricovero diurno ed ordinario.

In tutti e tre i detti centri può essere richiesta la collaborazione di nutrizionisti, di psicologi, e laureati in scienze motorie.

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