Premessa
Un richiamo ad uno stile di vita fatto da un’alimentazione corretta, accompagnata da una costante attività sportiva viene dalla first lady degli USA Michelle Obama in occasione della visita all’Expo di Milano il 18 giugno 2015. Essa ha ricordato che tutto ciò è assente nel suo Paese ci sono ben 41 milioni di bimbi obesi e che il governo federale spende ben 140 miliardi di dollari all’anno per curare le patologie connesse alla cattiva alimentazione ed alla sedentarietà nonché all’assenza di attività sportive ha, quindi, invitato tutti sia a nutrirsi in modo corretto dando la preferenza a frutta e verdura, sia a praticare con costanza attività sportive che non debbono mai mancare sin dalla giovane età.
Situazione nei Paesi UE
Anche in ambito UE sono molto forti le sollecitazioni ad attenersi ad una alimentazione adeguata con una costante attività fisica e difatti l’art. 18 del Trattato di Roma del15 marzo 1957 istitutivo della UE stabilisce che nella definizione ed attuazione di tutte le politiche e compiti della UE è garantito un livello elevato alla salute umana. Nel libro verde della Commissione UE del 2005 avente ad oggetto “Promuovere le diete sane e l’attività fisica: una dimensione europea nella prevenzione di sovrappeso, obesità e malattie croniche “ viene detto a chiare lettere che l’attività fisica riduce drasticamente “ l’insorgenza di tutte le malattie cardiovascolari ed oncologiche contribuendo cosi a tutelare la salute della collettività nonché a ridurre in modo considerevole i costi sociali della spesa sanitaria.
Ed inoltre sempre in sede UE è stata istituita la Rete Europea denominata EHFA costituita da un “Gruppo ad alto livello sulla nutrizione e l’attività fisica” che ha l’obiettivo di studiare i presupposti scientifici e gli strumenti applicativi per migliorare la salute dei cittadini dell’Europa attraverso l’attività fisica, ma anche rinforzare e supportare gli sforzi per incrementare il coinvolgimento della popolazione in stili di vita sani. Fanno parte dell’EHFA organizzazioni ed istituzioni di 28 Stati ed agenzie coinvolte nella promozione dell’attività fisica salutare, istituzioni scientifiche e di ricerca, organizzazioni non governative attive a livelli regionale, nazionale ed internazionale. Vi è una spinta non solo a seguire un certo regime alimentare ma anche a praticare con continuità un’adeguata attività fisica. Il che costituisce chiaramente un suggerimento alla frequentazione di palestre e centri fitness luoghi preposti alla pratica di attività sportiva sotto la guida professionale di esperti personal trainer.
Quali le norme per aprire una palestra o un centro fitness. Tutti possono aprire una palestra o un centro fitness, basta disporre di locali adeguati e conformi alle attuali normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e delle autorizzazioni sanitarie dell’ASL ed amministrative. Se è facile l’apertura la loro gestione è veramente complessa sotto ogni aspetto. Sono tante, poi, le responsabilità alle quali si va incontro. L’attività può essere effettuata sotto la forma di impresa artigiana, impresa individuale, associazione sportiva dilettantistica, società di persone e società di capitali. Presupposto indispensabile è la presentazione nel Comune in cui si intende aprire la palestra o il centro fitness della cd DIA e cioè della denuncia di inizio dell’attività. Con la legge Bersani (legge 4 agosto 2006 n 4) avente per oggetto “Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese“ le pratiche amministrative sono state semplificate.
Rapporti con il cliente/socio.
Fra il cliente aspirante frequentatore della palestra o del centro fitness ed il titolare di dette strutture si conclude un vero e proprio contratto di natura civilistica qualificato atipico, perché non regolato specificamente dal codice civile. Esso, tuttavia, è assimilabile al contratto di prestazione di opera professionale ed è pienamente legittimo nonché fonte di diritti a favore dell’aspirante frequentatore e di veri e propri obblighi giuridici a carico dei titolari della palestra e del centro fitness.
Tale contratto ha per contenuto l’obbligazione a carico di questi ultimi di mettere a disposizione del cliente i servizi, il controllo sulla sicurezza nonché la direzione ed anche l’insegnamento delle modalità di svolgimento degli esercizi curando che il tutto venga affidato a personale altamente qualificato. A carico del cliente-socio si configura il diritto di poter usufruire dei servizi della struttura dietro il pagamento di determinato corrispettivo, In buona sostanza colui che si iscrive ad una palestra vanta un vero e proprio diritto soggettivo perfetto non solo di poter frequentare la palestra o il centro, ma anche di ottenere le istruzioni necessarie onde evitare che l’attività sportiva svolta possa nuocere alla sua salute e procurargli lesioni, e quindi posto che i frequentatori sono persone di tutte le età è necessario che l’istruttore valuti “a priori“ le condizioni fisiche dell’allievo prima di ammetterlo alla pratica di una determinata attività sportiva.
Va poi, sottolineato che, secondo le norme del nostro ordinamento, essendosi instaurato un contratto seppure atipico fra i titolari del centro e l’allievo, costui nel caso di incidenti che lo coinvolgono, per ottenere il risarcimento dei danni deve solo provare che l’incidente si è verificato nel corso dell’esercizio. Ben più gravosa è la posizione dell’istruttore e dei titolari del centro, i quali che per evitare di dover pagare i danni devono dimostrare che l’incidente si è verificato per cause a loro non imputabili in buona sostanza la legge prevede una sorta di responsabilità solidale fra i due. Debito di sicurezza del gestore. Di tal che ecco il perché la gestione di queste strutture è particolarmente, complessa e richiede un grande professionalità da parte dei titolari di tali centri in quanto per il nostro ordinamento giuridico essi assumono la posizione di “garanti” della salute e della sicurezza degli allievi frequentatori, Il che viene qualificato, appunto, come debito di sicurezza.
E, quindi, conseguenzialmente nel caso in cui, l’istruttore da loro scelto non abbia titoli necessari per l’esercizio della sua attività ed in ragione di ciò determini l’infortunio del cliente, è configurabile una ”colpa grave” nella determinazione dello stesso da parte dei titolari del Centro per non aver effettuato una scelta oculata e, quindi, creato una situazione di pericolo e da ciò l’infortunio. Il personal trainer e gli istruttori: la nostra Costituzione prevede la piena libertà insegnamento di tutte le discipline sportive e del fitness.
Il nostro Parlamento non ha ancora preso in esame alcuno dei tanti progetti di legge finalizzati a dare un riconoscimento giuridico, (anche sotto l’aspetto di una laurea breve) all’attività di personal trainer e degli istruttori di palestra. Di tal che la relativa qualificazione professionale viene oggi rilasciata da Istituzioni private operanti In sede regionale e qualcuna anche sull’intero territorio nazionale.
Questo mancato riconoscimento giuridico con una legge dello Stato, pur non conferendo una valenza giuridica a livello nazionale delle qualifiche suddette non impedisce affatto che colui che l’ha ottenuta possa legittimamente effettuare la prestazione professionale di personal trainer presso centri fitness e di istruttore presso una palestra. Ed altrettanto legittima è l’attività di insegnamento effettuata a sua volta dal personal trainer o dall’istruttore a favore dei clienti, all’interno della struttura palestra nei corsi relativi alle varie discipline sportive e centro fitness nelle attività collegate a quest’ultima disciplina egli effettua un’attività di guida al cliente ,nelle scelta delle attività più appropriate in relazione alla sua forma fisica ed alla età.
Cosa prevede la Costituzione
L’art 9 stabilisce :”la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica … “, A sua volta l’art 33 comma 1 dispone.” l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” Tutto sta ad indicare che non possono esistere un’arte ed una scienza di Stato (ossia orientate dalla Stato verso determinate finalità) ma che all’artista ed al tecnic è concessa la massima libertà di espressione. Strettamente collegata alla libertà dell’arte, della scienza e della tecnica è la libertà di insegnamento.Tale libertà consiste nel garantire i docenti contro ogni costrizione e condizionamento da parte dei pubblici poteri.
Questi principi sono chiaramente applicabili anche alle metodiche, sempre in costante evoluzione, relative alle attività fisiche finalizzate al mantenimento della “perfomances” fisiche e, quindi, ad un tutela sempre più aggiornata della salute. Libertà di insegnare ma con tante responsabilità. Devesi, al riguardo, opportunamente rilevare che la mancanza del riconoscimento giuridico di tali attività professionali da parte dello Stato non impedisce nel modo più assoluto, allorquando vengano individuati e scoperti nuovi metodi di pratiche sportive, allo scopritore di poter legittimamente effettuare un’opera di divulgazione attraverso corsi regolari.
Chiaramente egli e la struttura nella quale questi ultimi si svolgono assumono la piena e completa responsabilità dei danni che dovessero derivare agli “allievi” in conseguenza degli errori posti in essere dai “docenti” per ‘improvvisazione e non corretta valutazione dei rischi alla salute correlati alla specifica attività insegnata.
Personal trainer personalizzato
avviene attraverso l’individuazione di una persona della quale si apprezza la professionalità instaurando con la stessa un rapporto individuale. Quest’ultimo è un vero e proprio contratto di natura civilistica denominato di prestazione di attività
Consiglio per gli operatori
E’ necessario ed indispensabile ai fini di una tutela giuridica adeguata per difendersi da avventate richieste risarcitorie poste in essere dai clienti vittime di infortuni la stipula di una polizza di assicurazione ( con una buona e solida Compagnia) che dia garanzie di solidità economica, in cui venga espressamente indicato fra i rischi coperti dalla polizza quello di infortuni occorsi a clienti della palestra o del centro fitness che abbiano utilizzato personal trainer personalizzati. Le clausole cd vessatorie sottoscritte dal cliente che escludono la responsabilità della struttura o del personal trainer. Esse giuridicamente vengono cosi definite perché fanno sorgere a carico di colui che le sottoscrive un onere non indifferente. Esse sono regolate dall’art 1341 codice civile. La norma stabilisce che le clausole che contengono limitazioni di responsabilità facoltà di recedere dal contratto o di sospendere la sua esecuzione ovvero sanciscono decadenze non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto. Quando, però, sono contrarie a norme Imperative delnostro ordinamento costituzionale e giuridico esse sono “nulle”.
Certificazione medica e clausola di esonero da responsabilità civile
Una delle clausole inserite da qualche operatore è quella con la quale il cliente sottoscrive una clausola che esonera da ogni responsabilità la struttura nell’ipotesi in cui il cliente frequentatore svolga l’attività sportiva senza alcuna certificazione medica Un’altra clausola è quella in cui in cui la responsabilità della struttura viene limitata ai soli casi di dolo o colpa grave.
In qualche modulo, poi, si legge testualmente questa clausola: “la partecipazione del cliente a tutte le attività sportive o trattamenti disponibili presso il centro in assenza di certificazione medica avviene, comunque, a suo completo rischio e pericolo ed il centro non assume alcuna responsabilità per le conseguenze negative, fisiche e/o patrimoniali, che il socio dovesse subire a seguito del loro esercizio, ad eccezione dei casi di comprovato dolo o colpa grave”. Tutte queste clausole che contengono pattuizioni contro norme imperative del nostro ordinamento devono ritenersi senz’altro nulle per tutto quanto si è innanzi detto. Anzi, si deve aggiungere che il titolare della palestra o del centro fitness oltre a dover subordinare l’ingresso del cliente alla presentazione del cd certificato di buona salute può richiedere allo stesso ulteriori certificazioni mediche qualora la tipologia dell’attività sportiva da praticare lo richieda. E se tale certificazione ulteriore non viene prodotta può rifiutare l’iscrizione al centro ed ove il rapporto sia in corso può addirittura risolvere il contratto ed impedire al cliente la frequentazione della struttura sportiva.