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Articolo 42: “competenza” onori e oneri

E’ prevista dalla legge N 36 del 2021 avente ad oggetto il riordino delle disposizioni in materia di enti sportivi professionali e dilettantistici. Difatti l’art 42 primo comma dispone testualmente “all’interno delle palestre e degli impianti sportivi di ogni genere deve essere prevista l’assistenza alla attività motoria di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina”. Questa norma costituisce un vero e proprio precedente che possiamo definire storico perché per la prima volta il nostro legislatore richiede il possesso di una competenza per l’esercizio di attività lavorative non professionali. Lo aveva fatto tanti anni fa con una legge del 1955, ma per una professionale di natura medica con riferimento al ruolo di quei sanitari che si occupano di sicurezza sul lavoro Un requisito similare, invece, non è stato introdotto da alcuna legge per tutte le altre prestazioni sanitarie mediche non specialistiche.

Questa valorizzazione della competenza nella gestione delle attività sportive è un elemento di grande novità che porterà sicuri effetti migliorativi sia del ruolo degli istruttori sia dei risultati per gli allievi Ma cosa si intende per competenza in palestra e nel fitness? Essa ha un duplice significato. Uno sociologico ed un altro prettamente giuridico.

Il primo si concreta nel mettere il massimo impegno nell’esercizio della propria attività facendo tesoro e buon uso di tutte le innovazioni scientifiche intervenute negli anni ivi comprese quelle telematiche Dal punto di vista giuridico, la competenza ha assunto un significato molto più ampio essendo comprensiva anche di un avvenuta assimilazione di tutte le novità scientifiche del momento in cui viviamo. Il che introduce, un vero e proprio nuovo obbligo giuridico per gli istruttori ed i maestri di fitness di tenersi costantemente aggiornamenti.

Non basta, quindi, il solo possesso del titolo abilitativo per poter svolgere “bene” il proprio lavoro ma è necessario anche che ciò sia accompagnato da una diligente ed attenta rielaborazione delle innovazioni e delle numerose informazioni che provengono da internet selezionando solo quelle più confacenti. Il mancato rispetto di tali regole, ove ciò comporti il verificarsi di un evento infortunistico lesivo a carico degli allievi, potrebbe comportare una responsabilità penale colposa per imperizia. In buona sostanza l’imperizia si concreta nella mancanza di “competenza”. Ed al contrario la perizia vuol dire avere “competenza”. Il che lo ha affermato la stessa Cassazione in una recente sentenza (N 15528 del 2020) nella quale ha così stabilito: “la perizia è connotata da attività che richiedono competenza tecnico scientifica e che presentano un grado di complessità più elevato per la generalità. Essa presuppone che coloro che assolvono il compito possiedano la “competenza “necessaria propria di coloro che abbiano la “specifica professionalità”. D’ora innanzi, quindi, maggior valore al ruolo dei gestori dei centri suddetti con una più efficace tutela della sicurezza degli allievi.

 

a cura di Alfonso Marra, Magistrato.

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