“Tutela dei Diritti della Persona garantiti dalla nostra Costituzione e loro applicazione nel Fitness”.

 

I diritti fondamentali.

 

Mai come oggi è avvertita la necessità di tutela dei diritti fondamentali della persona. Tutela che deve essere maggiore rispetto al passato in quanto la nostra popolazione va verso un considerevole aumento delle persone con età superiore ai 65 anni, quindi dei soggetti che abbisognano di maggiore tutela e protezione ed assistenza non solo sanitaria ma anche e direi soprattutto nella prevenzione.

 

Compito quest’ultimo al quale può in Italia adempiere efficacemete il Fitness. Secondo un’informativa dell’ONU, di cui ha dato ampia notizia il Corriere della Sera del 26 Aprile 2016, pag. 21, in Italia il numero degli ultra centenari, che oggi è 25 mila, nel 2050 e cioè tra soli 34 anni, aumenterà di otto volte fino a raggiungere i 216 mila.

Ci sarà …quindi, un incremento in progressione geometrica della popolazione degli anziani. La medesima situazione si verificherà anche in molti paesi del mondo quali: il Giappone, la Cina, Stati Uniti e l’India.

 

La società degli anni a venire deve fare i conti con questa realtà.
Si è svolto a Milano tra il 3 e 8 maggio 2016 “Il festival dei diritti umani” di cui i mass media non hanno molto parlato, ma che è stato molto seguito e partecipato sia da intellettuali e studiosi, che da molti settori della società civile e da studenti di ogni ordine e grado. Nella prolusione iniziale è stato messo in risalto che i diritti umani sono anche questi calpestati e non solo in tante zone del mondo, ma anche molto vicino a noi e ogni diritto garantito dalla nostra Costituzione che viene di nuovo conquistato costituisce un avanzamento per tutti e che costa sempre tanto impegno scoprire che ogni diritto di nuovo conquistato costituisce un avanzamento per l’intera collettività.

 

A tanti anni dall’entrata in vigore della nostra Costituzione (1948) ancora in questi giorni nel nostro Paese viene avvertita la mancata e completa applicazione di tutte le norme in essa sancite in relazione ai diritti umani ed a quelli fondamentali della persona umana. Il che significa che l’impegno di tutti non deve mai mancare nel sostenere tutte le iniziative a ciò finalizzate. E qualcuno di questi diritti, come vedremo innanzi, riguarda direttamente il Fitness.

 

La Costituzione della Repubblica Italiana.

 

Essa è stata approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre del 1947 ed entrata in vigore il 1 gennaio 1948. Essa è la legge fondamentale dello stato e rappresenta il vertice nella gerarchia delle fonti del nostro diritto e vale a dire che tutte le altre leggi non debbono mai essere in contrasto con i suoi principi. Le leggi ordinarie, quindi, che sono emanate dal Parlamento nell’ipotesi in cui vadano contro di essi possono essere impugnate innanzi alla corte Costituzionale che ne dichiara l’efficacia.

 

Nelle linee guida è ben visibile la tendenza all’intesa ed al compromesso dialettico fra le varie estrazioni politiche dei componenti dell’Assemblea Costituente.
Nell’elencare i principi fondamentali su cui si fonda la Carta Costituzionale vengono messi in risalto soprattutto i diritti della persona e la loro effettiva realizzazione.

La Costituzione si ispira ad una concezione antiautoritaria dello Stato con una chiara diffidenza verso un potere esecutivo forte.
Importanti sono i riconoscimenti delle libertà individuali e sociali: l’Art.2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo come singolo sia nelle formazioni ove svolge la sua personalità e a sua volta l’art. 3 comma 2 che assegna alla Repubblica il compito di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione ai lavoratori all’organizzazione politica economica e sociale del Paese”. Fra queste libertà vi è di certo quella di insegnamento, essa è sancita dall’art 33, 1 comma il quale stabilisce :” L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento”.

 

Il termine “scienza” secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale (sent N 16 del 1980) sta ad indicare una garanzia di libertà di manifestazione concettuale ed al tempo stesso delle effettive libertà della manifestazione organizzativa e strutturale dell’insegnamento.

 

La libertà di insegnamento: sua connotazione.

 

La suddetta espressione consente di enucleare due ben distinti concetti:

 

a) libertà nell’insegnamento con riferimento al profilo metodologico e contenutistico (autonomia didattica);

 

b) libertà dell’insegnamento con riferimento all’ambito organizzativo e strutturale. Con riferimento alla prima espressione va precisato che per “insegnamento” deve intendersi qualunque manifestazione, anche isolata, del proprio pensiero riguardante qualsiasi branca che abbia in sé forza tale da illuminare altri sullo sviluppo della cultura oppure sulla ricerca scientifica e tecnica.

 

Tutto ciò viene stabilito dal D Lg.vo 16 aprile 1994 n 297 (Testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione valido per le scuole di ogni genere e grado) che sancisce “La libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libertà di espressione culturale del docente ed è diretta a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni”.

Restano escluse tutte le manifestazioni eminentemente propagandistiche di tesi e teorie che non ricevono alcuna garanzia costituzionale. Riguardo alla seconda accezione dell’espressione suddetta (libertà dell’insegnamento) va detto che essa sta ad indicare “la libertà della scuola” in particolare l’art 33, 2 comma della nostra Carta Costituzionale, afferma che “Ia Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e grado. Ed a sua volta il successivo comma 3 dispone che; ”allo Stato compete in via generale la predisposizione dei mezzi di istruzione e la creazione delle norme generali in materia”. Tuttavia l’istruzione non è riservata quanto alla sua gestione solo allo Stato, tanto è vero che sempre lo stesso comma afferma” enti privati hanno il diritto di istiuire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato”.

 

Dunque per quanto riguarda la creazione e la gestione dei mezzi di istruzione non vi è alcun monopolio dello Stato. Anzi al contrario la previsione costituzionale legittima un sistema parallelo libero sia nelle forme organizzative che nei contenuti dell’insegnamento. Libertà di insegnamento del Fitness garantito dalla Costituzione quale “nuovo diritto”. La situazione che, come si è accennato all’inizio, si è creata in Italia in questi ultimi anni con l’aumento degli ultra sessantacinquenni e degli ultra centenari che tra 34 anni, passeranno dagli attuali 25 mila a 216 mila, darà di certo un uno nuovo ed importante impulso al Fitness.

 

Va, al riguardo detto che l’evoluzione della società con i conseguenti nuovi assetti ha provocato l’insorgenza di alcuni interessi sociali, tra i quali la cultura dello yoga e del Fitness e cioè di attività finalizzate non solo alla cura del corpo ma anche di un corretto stile di vita “che se pur impliciti in alcune previsioni della nostra Costituzione, non godono di una specifica previsione normativa, pur trovando essi il loro fondamento giuridico in determinati principi in essa sanciti dai quali il loro oggetto può essere enucleato.

 

La nostra Carta Costituzionale considera l’insegnamento in genere di qualsivoglia disciplina come qualcosa di molto più ampio dell’attività scolastica.
Il mancato riconoscimento giuridico dell’attività di Fitness con la conseguente assoluta carenza della disciplina sui compiti del maestro di Fitness costituisce una grave lacuna nel nostro ordinamento in ragione dell’importanza che questo nuovo tipo di attività ha assunto in Italia.

Il nostro legislatore si è dimostrato insensibile a provvedere ad emanare una regolamentazione al riguardo nonostante le numerose proposte di legge che giacciano ferme da oltre venti anni: il Fitness ha visto aumentare ogni anno il numero delle persone che frequentano le strutture ove esso si pratica.

 

Ma quali sono le conseguenze che comporta questa carenza normativa sulla connotazione giuridica e sui compiti che deve avere colui che esercita la prestazione di Maestro di Fitness? E tenuto conto che egli tutt’ora pur nella mancanza di una legge, riceve un riconoscimento solo da enti privati, quali sono le sue responsabilità in caso di infortuni occorsi agli allievi?
Va subito sottolineato che la sua figura professionale non può trovare la sua regolamentazione nelle disposizioni previste per l’istituzione delle attività sportive in genere e per la gestione dei centri ove esse vengono praticate. Sono, al riguardo bastanti le già esistenti qualifiche professionali di laureato in scienze motorie e diplomato ISEF.

 

E ciò perché il Fitness è qualcosa “di più e di diverso”. Esso, infatti, rappresenta una filosofia di vita ed una delle sue componenti è data da una moderata e controllata attività fisica ben lontana dagli eccessi e dalla competizione finalizzata al miglioramento della qualità della vita ed al benessere psicofisico della persona.

 

Diritto all’insegnamento dello stretching

 

Questa attività sportiva può rivelarsi molto rischiosa ove non vengano rispettate alcune ben precise regole. Da ciò l’importanza di impartire agli allievi le nozioni da seguire.

Lo stretching favorisce una migliore “lubrificazione” dei tessuti e delle articolazioni e delle cartilagini, e quindi, potrebbe combattere efficacemente l’insorgenza dell’artrosi.

Esso inoltre aumenta la flessibilità e l’elasticità di muscoli e tendini e contrasta anche l’accorciamento dei tessuti conseguenza dell’invecchiamento. Effetti certamente positivi lo ha anche nei percorsi riabilitativi effettuati dopo traumi ed interventi chirurgici di particolare invasività. E’, quindi, assolutamente necessario che questi esercizi vengano seguiti da un istruttore e che venga evitato il “fai da te “e ciò in quanto ove questi esercizi siano effettuati non rispettando le regole possono addirittura rivelarsi dannosi per l’organismo.

 

Secondo una recente ricerca scientifica l’esercizio di allungamento degli arti va fatto solo dopo aver partecipato ad un gara sportiva e non prima, in quest’ultimo caso potrebbero addirittura avere l’effetto negativo di abbassare considerevolmente le prestazioni. E’ consigliabile, quindi, effettuare lo stretching solo dopo aver eseguito una sessione di esercizi e mai tra un esercizio ed un altro.

Diritto di insegnare anche la “prehabilitation”.

 

Si tratta dell’insegnamento della pre-abilitazione molto diffuso in America e sconosciuto qui da noi.
Essa è cosa ben diversa dall’abilitazione che riguarda gli interventi fisioterapici o di attività similari che vengono effettuate di regola dopo un intervento chirurgico.

Si chiama pre-abilitazione anche un allenamento specifico effettuato dal Personal Trainer finalizzato a migliorare le performances fisiche ed il rendimento nell’attività sportiva onde evitare o limitare al massimo gli eventi infortunistici.
Un Personal Trainer ha, quindi, anche il compito di rilevante importanza di insegnare ai suoi allievi non solo gli esercizi per potenziare l’apparato muscolare ma anche quello di indicare i percorsi da effettuare per evitare traumi e dolori fisici. La preabilitazione ha anche la finalità a preparare il paziente ad un recupero velocizzato del proprio stato fisico danneggiato a seguito di eventi lesivi o patologici di un certo rilievo.

 

Una importanza notevole ha l’informazione al paziente sulla tipologia di intervento a seguito di un evento lesivo o patologico che abbia richiesto un’operazione chirurgica invasiva. Conclusivamente sarebbe altamente auspicabile che una tale nuova tipologia di attività venga introdotta anche in Italia e considerato il suo sicuro effetto positivo sulla salute dovrebbe entrare a far parte degli stili di vita di ognuno di noi in tutte le fasce di età.

La formazione professionale, quindi, oggi resta prerogativa di istituzioni private ed è opportuno che gli odierni aspiranti scelgano quelle che già da decenni operano sul mercato e destinatarie di importanti riconoscimenti a livello internazionale (quale l’ISSA).

 

 

Diritto di insegnamento del Tai Chi

 

La traduzione letteraria è “lotta del principio supremo” la parola Tai Chi è composta da due ideogrammi: Tai significa alto, massimo estremo e Chi significa sommità.

Esso è praticamente amore per la bellezza interiore ed insegna a vincere senza combattere a cedere senza subire. E’ la vittoria del debole sul più forte. Sono milioni nel mondo a praticarlo e si sta diffondendo anche in Italia.

Si tratta di un arte marziale detta anche “ginnastica di lunga vita” tramandata da centinaia di anni in Cina tra generazione e generazione.

 

Grazie alla dolcezza dei suoi movimenti (si danza lentamente cercando di entrare in armonia) non ha controindicazioni e può essere praticata soprattutto dagli anziani ed anche dai soggetti con particolari e specifici problemi di salute.

In tali casi il maestro fa effettuare una versione semplice ed adeguata alle condizioni del discente.

In Cina il Tai Chi viene effettuato all’alba ed al tramonto nei giardini pubblici e nelle palestre: questi orari sono scelti per la pace e la serenità che possono trasmettere alle persone nel momento in cui praticano l’attività.

 

Responsabilità del maestro di Fitness

 

Come si é accennato in precedenza, l’importanza della affidabilità e serietà dell’istituto per il riconoscimento della qualifica professionale di maestro di Fitness, la preparazione professionale è di primissimo rilievo e ciò in quanto egli sin dal momento in cui incomincia ad esercitare la sua attività deve essere in grado di esercitare la stessa con la dovuta capacità professionale tenuto conto delle responsabilità alle quali può andare incontro nell’ipotesi di infortuni occorsi agli allievi. E ciò in quanto il maestro di Fitness, pur in assenza del riconoscimento professionale da parte dello Stato, di fatto espleta un’attività di insegnamento vera e propria, quindi, a lui fanno carico i medesimi obblighi giuridici propri di qualsiasi altro insegnante o istruttore in possesso di un regolare diploma rilasciato dallo Stato, relativo all’adozione delle misure più adeguate per la tutela della salute degli allievi.

 

In buona sostanza a loro fa capo il “debito di sicurezza” nei confronti degli allievi, e, quindi, di conseguenza nel caso in cui il maestro di Fitness non abbia la dovuta capacità professionale per il corretto esercizio dell’attività di insegnamento ed in ragione di ciò determini l’infortunio dell’allievo a suo carico è prospettabile sia una responsabilità penale sia civile, quest’ultima di natura “contrattuale” per il risarcimento dei danni.

 

 

Ma qual’è il significato dell’espressione “contrattuale” e quali le conseguenze dal punto di vista giuridico?

 

Significa che fra istruttore ed allievo si è concluso un contratto atipico (perché non disciplinato espressamente dal nostro ordinamento giuridico) e come tale ad esso sono applicabili tutte le regole che il codice civile detta nella regolamentazione dei rapporti tra le parti del rapporto contrattuale.

Ed una delle più importanti è quella dell’inversione dell’ onere della prova.

 

Cosa significa?

 

Sta ad indicare che in tal caso al cliente infortunato non spetta dimostrare che l’istruttore ha agito con colpa, ma solo ed esclusivamente di aver subito l’infortunio, nel mentre come allievo, seguiva gli insegnamenti dettati dall’istruttore e quindi nel corso di una lezione teorico-pratica.
Spetterà, poi, al maestro di Fitness che si vede chiamato in giudizio, ove voglia evitare di pagare i danni richiesti dimostrare che l’infortunio si è verificato per cause indipendenti dalla sua volontà e di avere, quindi, egli espletato la sua prestazione professionale con la dovuta diligenza e capacità secondo le buone regole di perizia e prudenza.

 

Orbene, poiché le richieste risarcitorie, in questi tipo di infortuni, possono essere molto elevate soprattutto nei casi di lesioni permanenti alla salute dell’allievo o peggio di suo decesso, è di primaria e fondamentale importanza che l’istruttore, prima di iniziare ad esercitare la sua attività, stipuli una polizza di assicurazione per responsabilità civile, e bisogna che egli faccia la massima attenzione, nella scelta della Compagnia di Assicurazione fra le tanti operanti sul mercato facendo cadere la sua preferenza, su quella che in campo nazionale, anche per la sua presenza in esso da molti anni dia la massima affidabilità e sicurezza.

 

Non bisogna, infatti, mai dimenticare che il rapporto che si conclude fra l’istruttore e la Compagnia di Assicurazione ha natura privata. Il che comporta che ove la Compagnia di Assicurazione fallisca spetterà all’istruttore far fronte con il suo patrimonio alle richieste di risarcimento danni subiti dagli allievi. In questi ultimi tempi si sono registrati clamorosi fallimenti di Compagnie di Assicurazione che operavano soprattutto nel settore sanitario che, anche per i “buoni prezzi” praticati avevano stipulato un numero importante di polizze, di tal che è toccato agli enti sanitari ed ai singoli professionisti, che si erano con esse assicurati, risarcire i danni subiti dai pazienti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alfonso Marra – Magistrato

 

 

 

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