Palestre prescritte dal medico. Si può fare con il coinvolgimento dei PT

lo sport come medicina le conseguenze giuridiche e inerenti alle responsabilità di questo disegno di legge

Se è vero che la civiltà di un popolo si misura con la chiarezza della propria legislazione, mi azzardo a ricordare anche che è necessario il coordinamento fra tutte le norme del nostro ordinamento in quella materia. È il caso della disposizione che assimila lo sport a un farmaco, a una vera e propria medicina.

 

Disposizioni di legge e contesto normativo

Già nei tempi dei romani esisteva la seguente regola. “Incivile est nisi tota lege perspecta, sed una particula eius proposita iudicare vel respondere”. Ciò tradotto vuol dire che non si può considerare una singola disposizione di legge avulsa dal restante contesto normativo.

Ciò in riferimento al contenuto del disegno di legge N 287 del 2022, approvato dal Senato della Repubblica il 1 agosto 2024, il quale stabilisce nuove regole per l’attività sportiva. Tali norme, una volta approvate, avranno di certo effetti migliorativi sulla salute della collettività. Per raggiungere questo obiettivo, però, è importante mettere in cantiere altre norme che tengano conto e valorizzino il ruolo degli istruttori delle palestre e dei centri fitness.

I loro compiti sono di fondamentale importanza, in quanto saranno i soggetti che dovranno dare esecuzione alle prescrizioni dello sport come medicina a favore di un paziente. Questo si traduce nella realtà fattuale in un atto con finalità terapeutiche posto in essere da esercenti un’attività “non sanitaria”.

Queste disposizioni legislative hanno realizzato una rivoluzione nel mondo giuridico, giunta fino a qualificare l’esercizio dell’attività sportiva un farmaco.

Quale problema normativo specifico inerente al fatto che lo sport sia indicato quale medicina?

La difficoltà di realizzazione degli obiettivi prefissi nel disegno di legge dipende da un fatto ben noto. Mentre il farmaco è distribuito da un incaricato di pubblico servizio che ha un obbligo giuridico a consegnare il prodotto quando c’è una regolare ricetta, l’istruttore è un privato che può rivalutare la prescrizione medica e non praticare l’esercizio richiesto dal sanitario. Fatto sta nel buon disegno di legge, nulla si dice sui compiti del soggetto che dovrà gestire il paziente una volta che varca la soglia della palestra. Questa – lo si ribadisce – è un’azienda privata, la quale non ha alcun obbligo giuridico di eseguire la prestazione prescritta dal medico.

Questa limitazione snatura la natura di “farmaco” dell’attività sportiva in palestra.

Obbligo di correttezza e diligenza

Un altro problema centrale non è stato affrontato nel disegno di legge. Esso riguarda la gestione del paziente in palestra. Tale gestione spetta esclusivamente all’istruttore e non al medico. E difatti il nostro codice civile fa rientrare la sua prestazione professionale nell’art. 2222 cod. civ., che comporta l’obbligo dello istruttore di operare con correttezza e diligenza.

Poi c’è l’art. 2048, il quale stabilisce che l’istruttore ha la vigilanza sui pazienti-allievi ai fini della tutela della loro sicurezza e salute. Questo per evitare che si verifichino infortuni.

La stessa norma al comma 4 soggiunge che, in tal caso l’istruttore per liberarsi da ogni responsabilità risarcitoria deve provare di “non aver potuto impedire il fatto”. Sostanzialmente deve dimostrare di aver effettuato la prestazione in modo corretto. Inoltre, di aver preventivamente accertato che le condizioni fisiche dell’allievo fossero idonee a effettuare quell’attività sportiva prescritta dal medico.

La conseguenza necessaria dell’aver riconosciuto lo sport come medicina

Appare evidente la necessità di regolare il rapporto tra medico prescrittore e istruttore. In mancanza di norme che definiscano i rispettivi ruoli nella gestione del paziente, si possono verificare spiacevoli conseguenze di carattere giudiziario sia per i medici che per gli istruttori.

E allora quale la strada che potrebbe essere percorsa? Di certo, non si può dare all’istruttore il compito di effettuare a sua volta un’ulteriore certificazione sullo stato di salute dell’allievo per stabilire la praticabilità o meno di quella specifica attività sportiva. Si può attribuire però all’istruttore la possibilità di esprimere un “parere” sulle effettive capacità del paziente di effettuare quegli esercizi in sicurezza. Il che oggi è possibile, in quanto, in base alle nuove norme introdotte dalla legge di Riforma dello Sport e segnatamente dallo art. 42 del DLgvo N. 36 del 2021, gli istruttori possono essere ammessi in palestra solo se hanno una “competenza specifica” in relazione ai singoli esercizi.

E, quindi, si potrebbe pensare di introdurre la opportunità di far seguire alla prescrizione medica una valutazione tecnica dello istruttore.

La questione economica: se lo sport è come una medicina deve intervenire la ASL

Un’ultima cosa c’è da puntualizzare sotto l’aspetto normativo. Si tratta del problema relativo al corrispettivo da dare alla palestra che, come si è detto innanzi, è un’attività privata e come tale non vincolata ad accogliere le indicazioni di medici. Se si considera la prestazione fornita da un suo istruttore come un farmaco e quindi terapeutica, allora dovrebbe essere la ASL, per i soggetti con redditi bassi o addirittura privi di ogni guadagno, ad assumersi un tale onere economico.

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