Nuove regole
Finalmente dopo tanti anni di stagnazione un primo molto importante assetto giuridico alla pratica dello sport e dell’attività fisica in genere nelle palestre e nei centri fitness è intervenuto in sede legislativa. Qualche mese fa è entrato in vigore il Decreto legislativo del 28 febbraio 2021 N.36, che ha impresso una notevole svolta nelle regole prima vigenti nel settore.

La sua “ratio” ispiratrice è quella di dare una veste normativa ben definita non solo al personale che opera nelle strutture sportive, ma anche al funzionamento di queste ultime. Ciò attesta la presa d’atto da parte dei nostri politici della loro funzione primaria nella nostra società a tutela della salute. Questa legge da attuazione al dettato sancito dall’art 32 della Costituzione secondo cui “lo Stato tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività.

Essa introduce le nuove norme alle quali d’ora in poi debbono attenersi gli enti sportivi professionistici e dilettantistici. Ha poi, novità assoluta, previsto la figura del “manager dello sport” per la gestione delle strutture pubbliche e private ove si svolgono attività motorie anche se di carattere ludico-ricreativo (art.41 comma 5), ed inoltre, altra novità di pari rilevanza ed importanza, ha previsto l’obbligatorietà della assistenza all’interno delle strutture suddette di un “chinesiologo” o in alternativa, di “un istruttore nella specifica disciplina”, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità (art.42 comma1).

La legge ancora dispone che i centri sportivi devono essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle federazioni nazionali delle discipline associate o dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP (art.42 comma 3), ma fino ad oggi quale era la situazione? In realtà, pur nella carenza di leggi dello Stato, c’era già una normativa sportiva che aveva previsto la possibilità di frequentare percorsi di studio per ottenere la qualifica di “esperto nella specifica disciplina” e di “personal manager”. L’istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP. (Art.42 comma3).

Alla conclusione del corso, dopo un esame finale, viene rilasciato un diploma a coloro che lo superano. Tale titolo dà la possibilità di prestare la propria attività presso ogni centro sportivo. In buona sostanza la nuova legge del 2021 ha conferito un pieno riconoscimento giuridico alla qualifica professionale di “esperto nella specifica disciplina” dato a coloro che avevano superato l’esame finale presso gli enti di cui si è detto innanzi. La novella legislativa dimostra anche che la nostra classe politica ha superato quegli stereotipi ancestrali secondo cui le palestre e centri fitness erano luoghi di svago e di divertimento e non di difesa della salute, quali effettivamente sono, nei quali gravitano ben 10 milioni di persone e per le finalità che perseguono, sono del tutto assimilabili ai presidi sanitari territoriali.