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C’è una forte connessione fra attività sportiva e dieta, nel senso che il successo della prima dipende dalla correttezza della seconda. I Personal Trainer davvero competenti riconoscono quanto le diete siano fondamentali per aiutare i clienti a raggiungere i propri obiettivi, dal dimagrimento all’ipertrofia muscolare. Tuttavia, il tema “Personal Trainer e diete” è una questione delicata, che può esporre a rischi legali e responsabilità professionali se non affrontata correttamente.
Per questo motivo, analizziamo l’argomento con il supporto di un parere giuridico autorevole, lasciando la parola ad Alfonso Marra, ex magistrato già Presidente III Corte Appello Milano e Brescia, per capire cosa può fare davvero un Personal Trainer e quali sono i limiti da non superare.
Personal Trainer e diete: cosa dice la legge oggi
La normativa in atto, pur lacunosa, lascia spazio per ritenere la legittimità di una dieta a persona sana indicata dal Personal Trainer. Alcune vecchie leggi, superate dai tempi, stabiliscono che i medici sono competenti a prescrivere oltre alla dieta per gli ammalati anche quella per le persone sane. Tali leggi sono in contrasto con le norme costituzionali di cui diremo innanzi. Esse prevedono, infatti, la parificazione fra le due diete facendole rientrare entrambe negli atti sanitari, il che è palesemente errato.La differenza tra dieta per soggetti sani e atto sanitario
La dieta a soggetti sani non è affatto tale in quanto non “direttamente” finalizzata alla tutela della salute. La sua legittimazione oggi trova il suo fondamento in una legge costituzionale definita “rivoluzionaria”, sopravvenuta in questi ultimi 5 anni. Essa, infatti, ha rivisto il concetto di attività sportiva collocandola fra i diritti fondamentali del cittadino perché “diretta” al suo benessere. Di conseguenza viene implicitamente riconosciuta questa possibilità a un soggetto non medico quale il Personal Trainer, che svolge il suo ruolo per dare al singolo allievo una buona “performance”, fornendogli anche le relative indicazioni alimentari.Il ruolo della Costituzione: sport come diritto fondamentale
Mi riferisco alla legge n.1 del 2023 che ha elevato a diritto costituzionale quello di tutti all’esercizio dell’attività sportiva finalizzata a tutelare il benessere psicofisico. La detta legge ha modificato l’art.33 della Carta aggiungendo un altro comma, il 7. Tale nuovo diritto costituzionale è posto sullo stesso piano del diritto alla tutela della salute sancito dall’art.32 della stessa. C’è, poi, un’altra norma della nostra Costituzione a favore di questa tesi.Il diritto alla scelta alimentare (art. 2 Costituzione)
Si tratta dell‘articolo 2, in base al quale viene sancito il diritto del singolo alla scelta del regime alimentare che più gli aggrada. Essa rientra fra i diritti fondamentali della persona e, come tale, è inderogabile. Chiaramente il legislatore, pur avendo voluto differenziare il diritto al benessere psicofisico, ritenendolo giustamente un atto non sanitario, da quello diretto a tutelare la salute, che tale è, ha qualificato il primo come atto di grande valore sociale e come tale parificabile a quello diretto alla tutela della salute.Il Personal Trainer può fare diete?
Perché non si tratta di esercizio della professione medica
Competenza specifica e Riforma dello Sport
Il Personal Trainer fa dimagrire?
Responsabilità del Personal Trainer che prescrive diete: rischi penali e civili
Il contrasto con la sentenza della Cassazione (2017)
Il ruolo combinato di dieta e allenamento nei risultati
Cosa non deve fare un Personal Trainer? E cosa deve fare?
FAQ – Domande frequenti su Personal Trainer e diete
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