Personal Trainer e diete: cosa dice la legge, cosa può fare e quali sono i limiti

il personal trainer può prescrivere diete? si ma facendo attenzione a quanto specificato dal magistrato

C’è una forte connessione fra attività sportiva e dieta, nel senso che il successo della prima dipende dalla correttezza della seconda. I Personal Trainer davvero competenti riconoscono quanto le diete siano fondamentali per aiutare i clienti a raggiungere i propri obiettivi, dal dimagrimento all’ipertrofia muscolare. Tuttavia, il tema “Personal Trainer e diete” è una questione delicata, che può esporre a rischi legali e responsabilità professionali se non affrontata correttamente.

Per questo motivo, analizziamo l’argomento con il supporto di un parere giuridico autorevole, lasciando la parola ad Alfonso Marra, ex magistrato già Presidente III Corte Appello Milano e Brescia, per capire cosa può fare davvero un Personal Trainer e quali sono i limiti da non superare.

Personal Trainer e diete: cosa dice la legge oggi

La normativa in atto, pur lacunosa, lascia spazio per ritenere la legittimità di una dieta a persona sana indicata dal Personal Trainer. Alcune vecchie leggi, superate dai tempi, stabiliscono che i medici sono competenti a prescrivere oltre alla dieta per gli ammalati anche quella per le persone sane. Tali leggi sono in contrasto con le norme costituzionali di cui diremo innanzi. Esse prevedono, infatti, la parificazione fra le due diete facendole rientrare entrambe negli atti sanitari, il che è palesemente errato.

La differenza tra dieta per soggetti sani e atto sanitario

La dieta a soggetti sani non è affatto tale in quanto non “direttamente” finalizzata alla tutela della salute. La sua legittimazione oggi trova il suo fondamento in una legge costituzionale definita “rivoluzionaria”, sopravvenuta in questi ultimi 5 anni. Essa, infatti, ha rivisto il concetto di attività sportiva collocandola fra i diritti fondamentali del cittadino perché “diretta” al suo benessere. Di conseguenza viene implicitamente riconosciuta questa possibilità a un soggetto non medico quale il Personal Trainer, che svolge il suo ruolo per dare al singolo allievo una buona “performance”, fornendogli anche le relative indicazioni alimentari.

Il ruolo della Costituzione: sport come diritto fondamentale

Mi riferisco alla legge n.1 del 2023 che ha elevato a diritto costituzionale quello di tutti all’esercizio dell’attività sportiva finalizzata a tutelare il benessere psicofisico. La detta legge ha modificato l’art.33 della Carta aggiungendo un altro comma, il 7. Tale nuovo diritto costituzionale è posto sullo stesso piano del diritto alla tutela della salute sancito dall’art.32 della stessa. C’è, poi, un’altra norma della nostra Costituzione a favore di questa tesi.

Il diritto alla scelta alimentare (art. 2 Costituzione)

Si tratta dell‘articolo 2, in base al quale viene sancito il diritto del singolo alla scelta del regime alimentare che più gli aggrada. Essa rientra fra i diritti fondamentali della persona e, come tale, è inderogabile. Chiaramente il legislatore, pur avendo voluto differenziare il diritto al benessere psicofisico, ritenendolo giustamente un atto non sanitario, da quello diretto a tutelare la salute, che tale è, ha qualificato il primo come atto di grande valore sociale e come tale parificabile a quello diretto alla tutela della salute.
Questo nuovo ruolo assunto nella nostra società dall’attività sportiva è stato rimarcato anche nelle Olimpiadi invernali Milano Cortina del 2026, L’ottimo successo nell’evento dei nostri sportivi ha messo in risalto il ruolo molto importante assunto dallo sport oggi in Italia, come elemento qualificante della nostra civiltà giuridica. Costituisce, altresì, la riprova dell’impegno del nostro Paese per la diffusione della pratica dello sport in ogni settore sociale. In tal modo si realizza il cd. “wellness”, e cioè il benessere inteso come raggiungimento di uno ottimale stato psicofisico. Ovviamente con il riconoscimento implicito che ciò si realizza anche perché lo sport è stato accompagnato da un’alimentazione confacente, abbinata a uno stile di vita volto a prevenire lo stress e le malattie. (Cassazione sez.6, sent. del 30 marzo 2017 n.2028)

Il Personal Trainer può fare diete?

Contrariamente a quanto sancito da tale sentenza, a mio avviso non ritengo sussista il reato di esercizio arbitrario della professione medica (art. 348 c.p.) per il Personal Trainer che controlla periodicamente il “peso forma” degli allievi seguendoli anche nel tipo di alimentazione. Si tratta di un invito rivolto a soggetti sani, come attestato dalla visita medica alla quale sono stati sottoposti prima dell’accesso alla struttura sportiva. É erroneo qualificarlo atto sanitario.

Perché non si tratta di esercizio della professione medica

Ecco le ragioni. Siamo, infatti, in presenza di un comportamento collegato all’attività di coordinamento svolta dal Personal Trainer all’interno del centro sportivo, che è non solo di insegnamento ma anche di verifica delle condizioni degli allievi.
Questo serve a stabilire se essi siano o meno in possesso delle condizioni fisiche richieste per effettuare quel tipo di attività sportiva. E difatti, se l’alimentazione non è quella giusta, confacente, cioè richiesta dal fisico dell’allievo e dalla particolarità dell’attività medesima, quest’ultima non sortisce l’effetto atteso.
Da ciò la legittimità, quindi, della indicazione delle diete Dukan, ayurvetica, raw e scardasale, fatte dal Personal Trainer. Siamo in presenza di prescrizioni nutrizionali di carattere generale finalizzate al benessere. Debbono rientrare nel concetto di atti sanitari solo quelli che “direttamente” incidono sulla salute. Tali, quindi, non possono essere considerati quelli che solo indirettamente hanno effetto su di essa. (Parere del Consiglio di Stato del 22 aprile 2011)

Competenza specifica e Riforma dello Sport

Non è vincolante, oggi, in relazione alla affermazione della competenza del medico nella prescrizione delle diete a soggetti sani. Non lo è in quanto, come si è anticipato, è intervenuta una legge costituzionale che ha introdotto nel nostro ordinamento il diritto all’attività sportiva di ogni singolo cittadino (legge n.1 del 2023). Tale legge, che è di immediata applicazione, impone di non frapporre ostacoli di nessun genere alla pratica realizzazione di tale diritto da parte del singolo. Questi ostacoli potrebbero essere rappresentati dal divieto al Personal Trainer di fornire indicazioni alimentari agli allievi, impedendo cosi ad essi di frequentare i centri sportivi.
Un’altra legge ordinaria di qualche anno prima, quella di Riforma dello Sport, che si fonda sull’affermazione del principio secondo cui lo sport è di tutti e per tutti (legge n.86/2019), aveva anch’essa riconosciuto la nuova valenza dell’attività sportiva. Essa conteneva, altresi, una serie di norme relative alle qualità professionali degli istruttori di palestra. Una di esse (art.42) sanciva per gli istruttori l’obbligo giuridico del possesso di una *competenza specifica” in relazione al singolo esercizio assegnato all’allievo.

Il Personal Trainer fa dimagrire?

Le vecchie norme preesistenti mal si conciliano con il valore raggiunto dallo sport, oggi diventato diritto costituzionale. E da ultimo va considerato che la prescrizione della dieta a persone sane da parte del medico di medicina generale, anche dal punto di vista reale, non è praticabile. Detti sanitari, infatti, sono già talmente oberati dal lavoro collegato all’assistenza dei numerosi pazienti ammalati e quindi non possono adempiere ad ulteriori incombenze quali la visita e le ricette per prescrivere ai pazienti non ammalati il tipo di alimentazione confacente in relazione all’attività sportiva effettuata.

Responsabilità del Personal Trainer che prescrive diete: rischi penali e civili

Il Personal Trainer che prescrive diete agli allievi deve essere all’altezza della attività da compiere con gli allievi, e vale a dire fornito di tutte le cognizioni aggiornate in materia necessarie per espletare correttamente tale compito. Nei casi, poi, che l’allievo, assumendo quei cibi consigliati, si ammali perché non idonei, allora di ciò ne dovrà rispondere il Personal Trainer sia penalmente sia anche civilmente per il risarcimento dei danni.

Il contrasto con la sentenza della Cassazione (2017)

La schedatura degli allievi in palestra non è un atto sanitario come sancito dalla Suprema Corte nella sentenza succitata della Sez. 6 del 30 marzo 2017 n. 2028. In precedenza si sono esaminati i punti della decisione relativi alle indicazioni alimentari agli allievi per dimostrare che esse non potevano considerarsi un atto sanitario. Come si è innanzi detto, la Cassazione, però, si è fondata per ritenere che lo fosse anche sulla schedatura degli allievi effettuata ai fini del controllo del “peso forma”. Questi sono i punti della sentenza che, a mio avviso, non sono condividibili.
Primo. Non ha tenuto nel debito conto che la nostra Carta, all’art. 2, prevede che ogni singola persona possa scegliere il tipo di alimentazione che più gli aggrada. Nella specie gli allievi della palestra avevano volontariamente accettato la schedatura, per permettere ai titolari di palestra di controllare il loro peso forma con annotazione dei progressi e dei regressi settimanali fatti in relazione al tipo di cibo prescelto.
Secondo. Non è qualificabile come atto sanitario in senso stretto un comportamento che tale non era, in quanto non aveva influenza “diretta sulla salute degli allievi”.
Terzo. L’atto posto in essere era limitato alla sola rilevazione del “peso forma”. Si trattava “praticamente” di una attività meccanica e fotografica di una situazione personalizzata, in cui non era stato mai indicato alcun rimedio terapeutico o farmacologico.
Quarto. La semplice schedatura di ogni singolo allievo non poteva ritenersi affatto esercizio di un atto medico, essendo finalizzata solo al controllo del “peso forma”.
Quinto. Tale controllo veniva effettuato non per curare ogni singolo allievo, ma solo per verificare se l’alimentazione seguita portava al raggiungimento di una situazione di benessere psicofisico.

Il ruolo combinato di dieta e allenamento nei risultati

Non appare, poi, condividibile la tesi dei Supremi Giudici che hanno individuato come fonte normativa per dichiarare la responsabilità per l’art. 348 c.p. dei due istruttori di palestra i pareri emessi il 15 dicembre 2009 ed il 22 aprile 2011 dal Ministro della Sanità attraverso il Consiglio Superiore di Sanità. In essi veniva indicata la esclusività della competenza medica nella prescrizione delle diete a soggetti sani. Tali pareri, infatti, non possono ritenersi vincolanti per il Giudice, il quale può disapplicarli. E cioè non hanno il valore di una legge cogente dello Stato, al cui rispetto sono tenuti i Giudici.
Si tratta infatti, di atti amministrativi e come tali disapplicabili dal Giudice ove li ritenga illegittimi. E nella specie, a mio avviso, essi tali erano in quanto in contrasto con la norma costituzionale (art. 2) prima detta.
Si rileva, poi, che la schedatura di ogni singolo allievo in ordine alla alimentazione non può essere qualificata come atto sanitario. E ciò in quanto, lo si ribadisce, in essa era indicato solo il peso senza alcun commento consiglio sulla eventuale modifica delle determinazioni alimentari. Questa condotta ha comportato solo una violazione sanzionata penalmente della legge sulla privacy (d.lgs. n. 196 del 2003, modificato dal d.lgs. n.101 del 2018), reato non contestato dal PM.

Cosa non deve fare un Personal Trainer? E cosa deve fare?

La più volte citata carenza normativa potrebbe oggi esporre i Personal Trainer a pericoli giudiziari tempi sono maturi per l’emanazione di una norma di legge ordinaria che dia la possibilità al Personal Trainer di indicare agli allievi il tipo di alimentazione. Infatti, il cibo di un atleta che predilige la ginnastica da camera non può essere il medesimo dell’allievo che abbia scelto il sollevamento pesi.
E allora quale la soluzione? Oggi il Personal Trainer, in base alle succitate norme di riforma del diritto sportivo (art. 42 legge n. 86 del 2019), deve essere un soggetto fornito di ottima “competenza” professionale nella specifica attività, certificata da un riconoscimento rilasciato da scuole nazionali. E sono convinto ce ne sono di elevata serietà, o internazionali.
Si potrebbe prevedere allora che la “competenza specifica” sulla attività sportiva sia accompagnata anche da una conoscenza dei principi fondamentali in tema di alimentazione. Il che potrebbe avvenire con la partecipazione del futuri Personal Trainer a un corso di durata annuale di formazione professionale in tema di alimentazione.
Alla fine di esso una certificazione attesta la avvenuta frequentazione con profitto, che permette al Personal Trainer meritevoli di prescrivere le diete agli allievi.

FAQ – Domande frequenti su Personal Trainer e diete

Il Personal Trainer può fare diete?
Secondo il parere giuridico analizzato, il Personal Trainer può fornire indicazioni alimentari a soggetti sani, in quanto non si tratta di atti sanitari ma di suggerimenti finalizzati al benessere e alla performance sportiva. Tali indicazioni non incidono direttamente sulla salute e si inseriscono nel contesto dell’attività sportiva.
Il Personal Trainer rischia sanzioni se consiglia un’alimentazione sbagliata?
Sì. Il Personal Trainer può essere chiamato a rispondere sia penalmente sia civilmente nel caso in cui le indicazioni alimentari fornite causino danni all’allievo. È quindi necessario che abbia competenze adeguate e aggiornate per operare correttamente.
Il controllo del peso forma è considerato un atto sanitario?
No. La semplice rilevazione e registrazione del “peso forma” non è considerata un atto sanitario, in quanto si tratta di un’attività meccanica e di monitoraggio, priva di finalità terapeutiche o prescrizioni mediche.

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