Inquadramento del personal trainer, la disciplina normativa

inquadramento del personal trainer le cose principali a cui prestare attenzione

Il fenomeno sportivo negli ultimi anni ha assunto sempre più importanza con rilevanza culturale, sociale, economica e giuridica. Il legislatore ha sentito l’esigenza di intervenire regolando e ordinando il sistema delle norme che riguardano le attività umane di questo settore. Assume sempre più importanza il tema relativo all’inquadramento del personal trainer.

 

L’ordinamento giuridico e i suoi campi d’intervento

Il diritto deve intendersi come “ordinamento giuridico”. Si tratta cioè di un sistema di norme giuridiche valido all’interno di una istituzione (locale: regione, comune; nazionale: stato; sovrannazionale: unione europea). Il diritto dispone norme e regole che si applicano alle azioni, ai ruoli delle persone. In generale, servono alla collettività di cui i singoli soggetti sono membri. La produzione normativa interviene in diversi campi e materie della vita umana: il diritto civile nei rapporti tra soggetti privati; il diritto costituzionale disciplina la composizione e il funzionamento degli organi di uno stato; il diritto amministrativo disciplina i rapporti con la pubblica amministrazione; il diritto penale si occupa delle sanzioni penali da applicare a chi commette reati; il diritto tributario disciplina le imposte e le tasse; il diritto del lavoro norma i rapporti tra datore di lavoro e lavoratore.

 

L’inquadramento normativo del personal trainer

La nostra Carta Costituzionale all’art. 33 ha attestato espressamente il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva (n.1/2024, pag.38). Inoltre, la Riforma dello sport è stata approvata con il decreto legislativo n. 36 del 2021.

In particolare – per quanto qui di interesse – l’art. 42 che riconosce la figura dell’istruttore di specifica disciplina all’interno delle palestre, dei centri e di impianti sportivi di ogni tipo (n. 2/2022, pag. 48).

Il Personal Trainer non è più un soggetto indefinito e non disciplinato. La sua figura professionale viene finalmente inquadrata e regolamentata sotto il profilo lavoristico e previdenziale. È bene precisare che la disciplina speciale di cui al citato D.lgs. n. 36 del 2021 trova applicazione qualora l’istruttore si rapporti con un soggetto appartenente al ‘mondo’ sportivo dilettantistico. Diversamente, tale figura professionale trova la propria disciplina nella normativa generale e non speciale di cui al citato decreto.

 

I punti di attenzione

La complessità della novella disciplina normativa di settore determina il Personal Trainer a non potersi disinteressare delle problematiche giuridiche che riguardano il proprio settore di lavoro e la propria figura professionale.

Il diritto diventa così più pregnante e incisivo riguardo tale profilo professionale. L’istruttore è così chiamato a occuparsi ed educarsi riguardo le normative riguardanti lo svolgimento della propria attività sportiva dilettantistica.

A tal fine il Personal Trainer è chiamato a interessarsi:

  • dell’inquadramento professionale della propria figura lavorativa nel contesto delle attività dilettantistiche;
  • delle regole in punto di responsabilità che possono sorgere nello svolgimento della propria attività verso terzi;
  • del proprio inquadramento contrattuale circa l’attività di lavoro che svolge con differenti regimi previdenziali ai fini contributivi.

Il Personal Trainer sempre più sente soffiare il vento del diritto che pervade la propria professione. È tempo di aggiornamento anche sotto questo profilo che si assomma a quello riguardante lo svolgimento dell’attività fisica.

 

corsi personal trainer ISSA

Condividi l'articolo

Ultimi articoli