Oggi obbligatoria per legge, è fondamentale per la sicurezza degli allievi e l’attuazione della Riforma dello Sport.
PREMESSA
Uno dei grandi luminari della scienza medica del secolo scorso – il Fisiologo Prof. Rodolfo Margaria – soleva ripetere ai suoi allievi “L’attività fisica è come un farmaco e, quindi deve essere somministrata da una persona competente”. A ribadirlo è intervenuto il nostro legislatore con una norma contenuta nella Riforma dello Sport. Si tratta dell’art 42 comma 3 del D. Levo N 36/2021, che così dispone: “L’istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti abilitanti, previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di promozione sportiva anche paraolimpici riconosciuti dal CONI e dal CIP”. L’istruttore di specifica disciplina è, per legge, colui che ha il compito di coordinare le attività sportive delle palestre e del centri fitness, nonché preposto ad assistere i frequentatori durante lo svolgimento degli esercizi e delle singole attività motorie.
Dall’esame lessicale della norma, appare evidente che il legislatore ha ritenuto di usare il verbo “deve” in riferimento ai requisiti di professionalità degli istruttori per dare risalto all’importanza della competenza in un’attività che incide in modo diretto sulla salute degli allievi dei centri sportivi. È stato, quindi, introdotto un vero e proprio obbligo giuridico della competenza specifica, in ognuna delle discipline sportive, alla quale essi sono preposti.
Questa nuova rivisitazione della figura degli istruttori avviene proprio oggi in un particolare momento storico in cui è in atto una rivalutazione dell’attività sportiva in genere, tanto da ispirare un progetto di legge di riforma costituzionale, che vuole elevare il “diritto allo sport” ad una vera e propria norma costituzionale. Si tratta del disegno di riforma della Carta che porta la sigla C3531, già approvato dall’Assemblea del Senato quasi all’unanimità il 22 marzo 2022 e di nuovo esaminato nel maggio scorso dalla stessa Assemblea.
Una volta approvata questa modifica, verrà introdotta nel nostro ordinamento giuridico come nuovo diritto costituzionale di pari dignità di quello alla tutela della salute (art 32).
In tal modo, anche se con ritardo, viene riconosciuta all’attività sportiva questa nuova ed importante collocazione che costituisce una ragione in più per richiedere a istruttori una maggiore competenza rispetto al passato.
LA “COMPETENZA SPECIFICA”
La parola “competenza” nel mondo dello sport, e non solo, indica già di per sé il possesso di tutti requisiti e le capacità necessarie per effettuare qualsiasi prestazione professionale e lavorativa con la dovuta capacità secondo “le regole” e le indicazioni provenienti dalle Federazioni Sportive Nazionali. L’aggettivazione poi specifica viene a rendere più incisiva la sussistenza dell’obbligatorietà di una preparazione scrupolosa riferita ad ogni singola attività sportiva significa anche, e ciò lo approfondiremo in seguito, che esiste un vero e proprio obbligo giuridico per gli operatori sportivi di tenersi costantemente aggiornati su tutte le innovazioni introdotte dal progresso scientifico e tecnologico collegate alla tipologia della prestazione svolta. Sta infine a ricordare agli operatori sportivi che non basta il possesso del titolo professionale abilitativo, ma è necessario che dopo il suo conseguimento la sua preparazione professionale venga coltivata costantemente. Dopo l’approvazione della modifica costituzionale, di cui si è detto innanzi, è previsto un aumento consistente dei frequentatori di palestre e centri fitness (si parla già di sballo da sport); il che richiede agli istruttori anche il possesso della capacità di valutare con attenzione quei casi in cui l’allievo sia stato inviato dal medico di medicina generale o da una specialista in cardiologia o in ortopedia per effettuare specifici esercizi fisici come sostegno in aggiunta alle terapie farmacologiche. In tal caso gli istruttori debbono a loro volta accertarsi che le condizioni di salute dell’allievo siano confacenti. Nel caso che non lo siano, possono rifiutarsi di eseguire le indicazioni sanitarie. È bene sempre ricordare che nei centri sportivi il responsabile della salute degli allievi è l’istruttore o il personal trainer.
In buona sostanza per poter esercitare la loro attività con la necessaria “competenza specifica”, essi debbono operare seguendo le regole dettate dalle Federazioni Nazionali. Debbono inoltre rispettare le norme di comune prudenza ed attenersi ai principi sanciti dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) ente istituito a New York nel 1946.
In aggiunta a ciò – lo si ribadisce – sono obbligati ad aggiornarsi, seguendo corsi istituiti presso scuole ISSA o Scuole formatrici riconosciute dal CONI sulle innovazioni provenienti dalle nuove tecnologie e dal digitale.
L’OMS dal suo canto ha l’importante compito di vigilare sulla salute dell’intera popolazione mondiale ed in tal modo migliorare lo standard della salute. Ha il potere di emettere disposizioni in tema di tutela della salute alle quali ogni singola Nazione deve attenersi.
Fin dalla sua nascita OMS si fece promotore del nuovo concetto di salute recepito anche dalla Carta di Ottawa del 1986 come “uno stato di benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente come l’assenza di malattia”.
COME CI SI AGGIORNA?
Tutti gli Ordini Professionali oggi impongono ai propri iscritti l’aggiornamento professionale, quale requisito indispensabile per poter esercitare con competenza la loro attività professionale. A tal fine vengono effettuati dei corsi presso le Università o Consigli dell’Ordine, con il riconoscimento ai frequentatori dei crediti formativi.
Nell’ipotesi di mancato aggiornamento da parte degli istruttori, se si verifica un infortunio a carico di un frequentatore, una volta accertata che se con l’aggiornamento e con le nuove cognizioni, l’evento poteva essere scongiurato, è configurabile a loro carico una responsabilità penale per lesioni colpose (art 590 CP).
OGGI C’È ANCHE L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE. L’ALGORITMO
In questi ultimi anni ha fatto la sua comparsa e viene indicata con l’acronimo “AI” ed è già utilizzata in ogni settore. Essa ha contributo a migliorare efficienza, la personalizzazione, la sicurezza e la sostenibilità di molti servizi e prestazioni lavorative. Ciò è stato possibile grazie all’aumento della potenza di elaborazione e dell’accesso ad una enorme quantità di dati. Per regolare l’utilizzo della intelligenza artificiale è intervenuta l’UE il 14 giugno 2023 ed ha approvato l’Al-ACT, per garantire la privacy delle persone.
Attraverso l’AI si possono gestire tutti i dati e trarre da un confronto fra di essi la soluzione di molti problemi ed ottenere delle indicazioni su nuove metodiche applicative.
Dall’esame di tali dati, si ottiene l’algoritmo. Esse Indica una successione di istruzioni per risolvere un problema e quindi ottenere un preciso risultato. Oggi trova applicazione soprattutto nella diagnostica medica dove è stato accertato che le macchine attraverso l’Al riescono ad individuare patologie che, con i vecchi sistemi utilizzati, non venivano affatto scoperte.
Nello sport l’Al può trovare un ampio spazio in tutti i settori. Può essere utilizzata per individuare le reali condizioni fisiche degli allievi, tenuto conto che, come lo dimostrano le dichiarazioni di sanitari di alcuni importanti ospedali secondo le quali l’AI riesce ad individuare patologie occulte che sfuggono alle tradizionali apparecchiature diagnostiche. Può essere utile, poi, anche nello stabilire quale sia l’attività fisica più confacente…sia infine nello stabilire le modalità migliori per tutelare la sicurezza e la salute di ogni singolo allievo. Il mancato aggiornamento, nel caso di infortuni agli allievi, integra di per sé un comportamento “colposo”.
In cosa si concreta la colpa
Ma cosa è “la colpa”? Essa si estrinseca, non solo dell’inosservanza di regolamenti, ordini obblighi imposti per legge e discipline, ma anche nel comportamento negligente, imprudente ed imperito che viola le regole fondamentali di condotta in relazione a quella determinata attività o prestazione.Per quanto poi riguarda gli istruttori di palestra va puntualizzato che essi sono titolari di una posizione di garanzia a favore degli allievi con l’obbligo giuridico di impedire che essi vengano coinvolti in eventi lesivi. Il mancato aggiornamento si inquadra, nella maggior parte dei casi, nella colpa per imperizia, la quale si concreta in una condotta inappropriata ad effettuare quella specifica prestazione. Si tratta di un comportamento che genera danni a terzi. Danni che sarebbero stati evitati se l’istruttore fosse stato aggiornato sui nuovi sistemi di protezione degli allievi in palestra. L’imprudenza si concreta in condotte audaci ed avventate, che non rispettano le regole dettate dalla ragione e dall’esperienza in modo da non mettere in pericolo se stessi e gli altri.
Compiti e poteri particolari degli istruttori sull’alimentazione e sulla valutazione dell’idoneità fisica degli allievi
Conclusivamente la Riforma dello Sport ha prevista dei “poteri particolari”, prima inesistenti, a favore degli istruttori e maestri di fitness anche in ragione della lora posizione di garanzia della salute degli allievi. I compiti consistono nel coordinamento delle attività sportive e motorie nella vigilanza sulla salute e sicurezza degli allievi durante l’esecuzione degli esercizi fisici.
I “poteri” conferiscono agli stessi la possibilità di interferire anche nelle indicazioni alimentari, dando loro la possibilità di fornire agli allievi equilibrati consigli sulla scelta dei cibi in modo da svolgere gli esercizi senza incorrere in pericoli dovuti ad una alimentazione sbagliata e squilibrata.
Possono, poi, richiedere all’allievo una certificazione medica supplementare in relazione allo stato di salute e subordinare la frequentazione della palestra alla produzione di tale certificazione. E ciò nonostante che la Legge 8 agosto 2018 N 198 ne abbia previsto l’abrogazione della sua obbligatorietà, la frequentazione delle palestre, infatti, resta pur sempre subordinata ad una decisione dell’istruttore. L’accesso si perfeziona dal punto di vista giuridico dal momento in cui il suo titolare abbia accettato la richiesta di accesso. In quel momento si conclude un vero e proprio contratto di prestazione d’opera regolato dall’art 2222 cc.
Per quanto riguarda poi la tipologia di esercizi da effettuare va precisato che questi, per ragioni di sicurezza, debbano essere stabiliti dagli istruttori e non dai sanitari che consigliano in aggiunta alla prescrizione di farmaci, l’attività sportiva in palestra.
Alfonso Marra, Magistrato