II 2022 viene qualificato come anno della “Skill” cioè della capacità e competenza. Di ciò ha dato notizia il Corriere della Sera, inserto dei primi di gennaio 2022. Risulta da una ricerca che, nel nostro Paese, a seguito della pressoché capillare diffusione del mezzo digitale tre persone su cinque subiranno l’impatto di disallineamento (“mismatch”), su ciò che fanno e ciò che debbono saper fare. L’espressione “skill” sta ad indicare la grande rilevanza che ha assunto la competenza nella nostra società. Essa si concreta nella perfetta e completa conoscenza sia delle regole poste a base dell’attività esercitata, sia anche delle innovazioni che la scienza ha portato ai fini di migliorarla.
E’ indiscutibile il ruolo di grande importanza che sta esercitando il digitale fi no a far lievitare di molto la crescita della tecnologia in ogni settore con un ritmo esponenziale. Del computer quindi, nessuno ne può fare a meno, da ciò la necessità di un’adeguata conoscenza da parte di tutti i suoi utilizzatori. Di riflesso, questa necessità della competenza, intesa nel suo nuovo significato, si estende ad ogni prestazione lavorativa, dando la possibilità a coloro che la effettuano di venire a conoscenza, attraverso il computer, di ogni minima informazione relativa al proprio lavoro. Di tal che il non mettersi al passo con questi nuovi progressi finisce anche per danneggiare non solo il singolo ma anche la collettività, frenando i benefici a favore dell’intera comunità.
Tutto ciò, ovviamente, vale anche per i gestori dei centri sportivi e per gli istruttori ed i maestri di fitness che, così agendo, contribuiscono al miglioramento in positivo della loro prestazione, con grande vantaggio della sicurezza e della salute degli allievi frequentatori. Va puntualizzato che l’aggettivo “compente “aggiunto alla espressione “attività espletata” non deve ritenersi pleonastico. Deve, infatti, ritenersi superato il principio che siano bastanti i titoli abilitativi conseguiti. Oggi è necessaria qualcosa in più. La parola competenza indica anche il possesso di una buona conoscenza di tutte le evoluzioni intervenute negli ultimi anni nel settore lavorativo espletato. II che significa la acquisizione delle ultime novità attraverso l’uso corretto del computer. E’ innegabile che con questo nuovo principio si introduca nel nostra società a un vero e proprio nuovo obbligo giuridico a carico di tutti i prestatori d’opera ivi compresi gli istruttori ed i maestri di fitness, di aggiornarsi periodicamente, onde evitare di subire o di cagiona re infortuni. II non farlo comporta una responsabilità colposa a loro carico in quanto una tale condotta rientra della “imperizia” che significa non saper fare bene il proprio lavoro che impone l’obbligo di un costante aggiornamento.
Come si aggiorna la competenza
E’ un dato scientifico acquisito che la frequentazione delle palestre ha un effetto preventivo di tutte le più gravi malattie, e, quindi, anche per l’obesità. Nell’interesse della collettività andrebbe loro attribuita la qualifica di enti di rilevante “interesse pubblico”. Si occupano di persone sane ma perseguono finalità altrettanto importanti quali il mantenimento delle “performance” fisiche e la lotta al sovrappeso ed infine la buona salute. Tali strutture sono frequentate da ben 20 milioni di persone di ogni età e ceto sociale.
Agli istruttori ed ai maestri di fitness é richiesta una competenza “specifica”, lo ha previsto la legge N 36 del 2021 che ha oggetto il riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionali e dilettantistici. In sostanza gli istruttori dei n ostri giorni devono essere in possesso di una capacità professionale aggiornata dalle innovazioni tecnologiche più recenti.
Da ciò un vero e proprio obbligo giuridico di costoro, di seguire con continuità con lo strumento digitale tutte le informazioni che Ii riguardano, e quindi mettere a frutto tutte le novità migliorando la prestazione con tutti vantaggi anche per la struttura. Ove, però, l’istruttore, chiamato dal gestore della palestra a svolgere ivi la propria opera non sia in possesso di quel tipo di “specifica competenza” sancita dalla legge citata, sarebbe parimenti prospettabile anche a carico dello stesso gestore la sussistenza di una condotta colposa “per una violazione di legge “è ciò in quanto la citata legge N 36 del 2021 prevede espressamente che il gestore prima di assumere un istruttore, in alternativa al personale laureato in scienze motorie o al chinesiologo è obbligato ad effettuare un attento esame dei titoli presentati onde verificare la sua “competenza specifica” nella disciplina sportiva che andrà ad effettuare.
Il sovrappeso si combatte in palestra e nei centri fitness. L’indice di massa corporea (body mass index) per identificarlo
Per stabilire se una persona sia solo in sovrappeso e non obesa bisogna calcolare l’indice di massa corporea.
Ciò è necessario anche per l’ammissione a qualsiasi struttura sportiva in quanto, ove la misurazione superi una determinata cifra allora siamo in presenza dell’obesità ed il soggetto può essere ammesso alla loro frequentazione con specifica idoneità medica e conseguenti indicazioni. L’obesità sopratutto quando è grave è, infatti, una malattia vera e propria che impone cure a volte molto invasive.
Solo ai medici che si occupano di sicurezza sul lavoro è richiesta una competenza specifica. Non lo è per tutti gli altri sanitari che prescrivono le diete agli obesi ed ai soggetti sani.
Bisogna andare dietro negli anni per trovare le norme che l’avevano prevista. Esse riguardavano la sicurezza sul lavoro e la presenza in azienda del c.d. medico di fabbrica. Queste norme, successivamente modificate più volte, sono ancora in vigore. Si tratta del DPR N 1124 del 1955 e del DPR N 303 del 1956 il quale stabiliva che solo i medici veramente competenti potevano sottoporre a visita medica preventiva e periodica i lavoratori dell’azienda.
II che imponeva un obbligo giuridico a carico dei medici che intendessero espletare una tale attività di prepararsi in modo adeguato anche dal punto di vista tecnico sulla specifica materia della prevenzione infortunistica e delle misure attuate in difesa dei lavoratori con riferimento agli specifici compiti ai quali erano preposti. In tal modo è stato di fatto introdotto anche l’ulteriore obbligo di una competenza multidisciplinare del medico di fabbrica, di tal che in caso di incidenti o di malattie contratte dai dipendenti non diagnosticate o cagionate da una situazione di grave rischio non individuata veniva configurata la responsabilità sia del detto sanitario, sia del titolare della azienda.
Queste norme sono, poi state emendate dal DL N 626 del 1994 e dal Dig N 81 del 2008 che hanno ampliato i compiti del detto sanitario fi no a comprendere anche l’introduzione di una collaborazione cogli organismi aziendali per l’adozione di tutte le misure previste anche dalle novità tecnologiche intervenute per assicurare la massima tutela del lavoratore.
L’obesità grave è un problema per la nostra società.
Pende presso il Senato della Repubblica un disegno di legge avente ad oggetto il riconoscimento dell’obesità “grave” quale condizione oggettiva di handicap al fine anche di aver diritto ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992 N 104 sia ai fini assistenziali che di integrazione sociale. La proposta di legge, poi, definisce all’art 2 l’obesità grave come malattia di cui è affetto il soggetto il cui indice di massa corporea superi il valore di 40 ovvero oltre ii 50% per coloro che hanno un’eta’ inferiore ai 18 anni.
Vengono, poi indicati i criteri di definizione degli altri gradi della patologia che non danno, però, diritto ai benefici suddetti l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sottolinea, inoltre, che l’obesità colpisce non tanto i ceti alti della popolazione ma anche e soprattutto quelli più poveri per la cattiva alimentazione caratterizzata da pochissime proteine e da un’alta quantità di carboidrati. La legge vigente non richiede ai medici una particolare competenza “specifica” nonostante la sua insidiosità per le gravi malattie che ad essa conseguono.
Va, comunque, detto, al riguardo, che la giurisprudenza della Cassazione, da ultimo con la sentenza N 17738 del 24 aprile 2015 ha ribadito che ogni competenza nella cura delle persone e nella prescrizione delle diete sia ai soggetti sani che a quelli portatori di una patologia, quale l’obesità grave, spetta in modo esclusivo a tutti medici indistintamente. l biologi possono prescrivere solo ai sani e tutto ciò in conformità dei pareri espressi dal Ministro della Salute il 15 dicembre 2009 e del 22 aprile 2011.
Possibilità agli istruttori ed ai maestri di fitness che abbiano anche una “competenza specifica” in alimentazione, di prescrivere le diete ai frequentatori. Non è auspicabile oggi continuare ad insistere sull’esclusione di questa possibilità a costoro, anche nel caso in cui abbiano effettuato un corso di formazione in scienza alimentare. Ciò non è al passo con i tempi in cui la società è cambiata e con essa anche i costumi. L’alimentazione ha assunto una valenza nuova che va oltre gli stereotipi che finora l’avevano relegata negli anni scorsi, destinazione alla sola salute in senso lato senza dare la dovuta rilevanza alla prevenzione di alcune delle più gravi malattie quali quelle oncologiche e cardiocircolatorie. Oggi, invece, in ragione di ciò ha assunto un grande rilievo anche il tipo specifico II di alimentazione del singolo, con il calcolo delle proteine e dei carboidrati che contengono il cibo da assumere. Inoltre alle buone “performances” fisiche si da importanza anche al mantenimento di un aspetto fisico confacente. É necessaria, quindi, una rivisitazione delle norme vigenti adeguandole alle esigenze della società del millennio
Autore: Alfonso Marra
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