Indice
L’istruttore e il personal trainer, al pari di tutti gli operatori sanitari, svolgono una prestazione professionale, che incide direttamente sulla salute degli allievi. Con la differenza che l’attività svolta dai sanitari ha una finalità terapeutica, mentre quella dell’istruttore e del personal trainer ha due obiettivi. Il primo è prevenire tutte le più gravi patologie, quali quelle cardiache ed oncologiche. Il secondo riguarda il mantenere delle buone ‘performances’ fisiche dei frequentatori. In ogni caso, il personal trainer deve porsi il problema assicurazione e domandarsi quali sono le sue responsabilità.
In questi ultimi anni, i giudizi di responsabilità a carico dei medici e del personale sanitario in genere sono aumentati fino al punto di mettere in crisi la spesa sanitaria. Per fortuna tutto ciò non si è registrato nel mondo delle palestre e dei centri fitness, ove le ipotesi di infortuni con conseguenti contenziosi sono minime. Le cose, però, potrebbero cambiare ora dopo l’emanazione della legge di Riforma dello Sport (legge N 86/2019 operativa dal 2023) e la Riforma Costituzionale avvenuta coll’emanazione dell’art 33 comma 7 (Legge N 1 del 2023) della Costituzione con il quale il diritto all’attività sportiva è stato elevato a ‘diritto fondamentale della persona’.
Che cos’è avvenuto nel mondo sanitario
Esaminiamo brevemente le ragioni per le quali il contenzioso a carico dei medici, che fino al 2000, aveva numeri accettabili, poi, negli anni successivi, ha visto una lievitazione impressionante fino a centuplicarsi. La risposta non può che essere una. E cioè che si è fatta strada nel comune sentire e nella coscienza sociale la consapevolezza, che fino ad allora l’art 32 della Costituzione, che riconosce a tutti il diritto di tutela della salute, non era stato attuato. E quindi disapplicato e male interpretato. Di tal che, una volta riconosciuta la sua valenza, erano state proposte cause a dismisura, con richiesta di danni per interventi male eseguiti o per cure risultate inadeguate ed inefficaci. Ne era, quindi, scaturito un aumento esponenziale del contenzioso.
Secondo fonti ministeriali, oggi la spesa sanitaria nel nostro Paese ha raggiunto la cifra record di 164 miliardi di euro. ‘Il Messaggero’ del 2 marzo 2024 riferiva che ogni anno in Italia vengono intentate ben 35 mila cause contro i medici. Si è raggiunta la cifra odierna di 300 mila, all’anno e in aggiunta vi è la richiesta di altri 35 mila euro per il risarcimento del cosiddetto danno biologico.
Di tal che lo Stato è stato costretto ad esborsare ogni anno i ben 20 miliardi di euro per disinnescare preventivamente le richieste risarcitorie. Ovviamente tutto ciò ha comportato un consistente aumento delle polizze di assicurazione penalizzando non poco la classe medica.
Per porre un argine a questa situazione, il legislatore ha emanato la cd legge Gelli (N 24 del 2017) introducendo nuove regole processuali a protezione dei sanitari.
Assicurazione e competenza specifica per i personal trainer
Quanto sopra riportato deve costituire un avvertimento a tutti gli operatori sportivi, fino ad oggi non colpiti da questi giudizi, che per l’avvenire le cose potrebbero cambiare.
La competenza specifica dell’istruttore sportivo e del personal trainer…
E ciò perché le nuove leggi hanno introdotto l’obbligo della ‘competenza specifica‘ per responsabilizzare al massimo l’istruttore, in ragione della delicatezza del suo ruolo che, come si è prima detto, incide direttamente sulla persona. La specifica competenza degli istruttori parificati a laureato in scienze motorie. È la prima volta che il nostro legislatore ha riconosciuto a un soggetto privo del titolo di studio universitario una qualifica e un ruolo pari al laureato in scienze motorie. Ha, però, richiesto che l’istruttore sia in possesso della ‘competenza specifica’ per svolgere il suoi compiti.
… cosa significa per i centri fitness
Va, rilevato che le nostre leggi hanno fatto uso del termine “competenza” una prima volta negli anni 50 nelle leggi di prevenzione infortunistica, con riferimento ai requisiti di preparazione, che deve avere il medico di fabbrica preposto nelle aziende alla vigilanza sulla salute dei lavoratori. La parola competenza non era seguita, però, dell’aggettivo “specifica”.
Quest’ultimo, invece, è stato usato dal nostro attuale legislatore allorquando parla degli istruttori. E difatti l’art, 42 del il D Lgvo N 36 del 2021, che regola l’organizzazione delle palestre al loro interno, nonché dei centri sportivi e di quelli fitness precisa: “i corsi di attività motoria e sportiva offerti all’interno della palestra o centri sportivi ed impianti sportivi devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina in possesso di un abilitazione professionale. L’istruttore di specifica disciplina previsto per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali dalle discipline associate o dagli enti di promozione sportiva anche paraolimpici riconosciuti dal CONI.”
L’obbligo di aggiornamento
È di tutta evidenza che la legge vigente prevede che gli istruttori abbiano un grado di preparazione professionale ottima, tenuto conto che essi debbono operare in quella singola attività di cui sono molto esperti. Di conseguenza scatta a loro carico, per raggiungere e poi mantenere un tale livello, l’obbligo di tenersi costantemente aggiornati su tutte le innovazioni introdotte dal progresso scientifico e tecnologico nel settore di pertinenza. Inoltre debbono seguire le indicazioni e dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
Incidenti in palestra
Oggi in verità la percentuale di soggetti, che si rivolgono al Giudice per eventi lesivi riportati in palestra, è veramente esigua. Ma attenzione nel mondo sanitario avveniva altrettanto per, poi, dopo qualche anno, aumentare ‘a valanga’. Il che non si deve affatto ripetere nei centri sportivi. Bisogna, però, tenere ben presente l’importanza che la legge ha attribuito all’opera dell’istruttore, richiedendo allo stesso non una semplice preparazione, ma una ‘competenza specifica’. E ciò per operare correttamente tutelando anche la salute degli allievi. Per individuare eventuali responsabilità degli stessi ove si verifichi un infortunio, bisogna far riferimento all’art 40 CP. Esso regola il rapporto di causalità che così dispone: “Nessuno può essere punito per un fatto previsto come reato se l’evento non è conseguenza della sua azione ed omissione. Non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo”.
Quest’ultima espressione non fa che confermare che l’istruttore sia il ‘custode’ della salute dell’allievo, con tutti gli obblighi collegati alla funzione espletata.
Competenza specifica anche per il laureato in scienze motorie
L’equiparazione fra l’istruttore e il laureato in scienze motorie comporta che entrambi debbono essere in possesso della medesima competenza specifica. Quindi il laureato ha gli stessi obblighi dell’istruttore di tenersi aggiornato seguendo anche egli i corsi periodici a ciò di conseguenza.
Ove la gestione del centro sportivo sia affidata a un laureato in scienze motorie, le regole per individuare l’eventuale responsabilità negli incidenti agli allievi sono le medesime previste ove la gestione degli allievi sia demandata a un istruttore e cioè quelle del codice penale (art 590 CP) e dei principi stabiliti dall’art 42 del Decreto Legislativo N 36 del 2021.
Per individuare le responsabilità basta seguire le regole stabilite proprio dal suddetto art 42. La norma così recita ‘I corsi di attività motoria e sportiva offerti all’interno delle palestre e centri, impianti sportivi di ogni tipo a fronte del pagamento di un corrispettivo a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quote di adesione, devono essere svolti con il coordinamento di un chinesiologo o di un istruttore di specifica disciplina in possesso di equipollente abilitazione professionale di cui i nominativi devono essere data adeguata pubblicità.’
La responsabilità civile nei confronti dell’allievo
L’uso del verbo ‘devono’ in relazione alla organizzazione dei corsi indica chiaramente l’esistenza di un vero e proprio obbligo giuridico dalla violazione del quale scaturiscono, poi, le relative responsabilità. Dal punto di vista civilistico il rapporto che si instaura fra l’allievo l’istruttore o personal trainer si colloca in un contratto ‘atipico’ cioè non regolato espressamente dalla legge.
Tale contratto si avvicina di molto al contratto di prestazione di opera professionale, regolato dall’art 2222 CC. Esso si conclude coll’assunzione da parte del personal trainer o dell’istruttore dell’obbligo giuridico di svolgere correttamente la sua opera favore dell’allievo secondo le regole specifiche di quell’attività sportiva. Nonché di comune condotta dopo averlo reso edotto sulle modalità di svolgimento degli esercizi in piena sicurezza. Sul punto la Corte di Cassazione (sentenza del novembre 2018) ha puntualizzato che ‘in caso di infortunio l’allievo deve provare esclusivamente che l’evento lesivo si è verificato nel corso dell’attività sportiva effettuata sotto la guida dell’istruttore e costui per liberarsi da ogni responsabilità deve provare di aver operato correttamente e che l’evento è stato determinato da una causa a lui ed al centro sportivo non addebitabile. La mancanza di una tale prova comporta che l’istruttore ed il centro sportivo dovranno risarcire in via solidale i danni”.
Assicurazione rc professionale per personal trainer
Ovviamente, se il personal trainer stipula una polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile, subentrerà la compagnia a risarcire i danni subiti dall’allievo. Ma bisogna fare attenzione perché la polizza copre solo fino al limite del massimale indicato nel contratto. Per le somme che superino quello importo per il risarcimento dei danni subiti dall’allievo infortunato l’istruttore dovrà provvedere con il patrimonio personale.
I titolari dei centri sportivi e i personal trainer dovranno essere molto oculati e attenti nello scegliere la compagnia di assicurazione. Essa, essendo soggetto privato, può fallire e quindi trovarsi nella impossibilità di risarcire il dovuto.
Un ulteriore ma molto importante consiglio da dare ai titolari di palestra e ai personal trainer è quello di richiedere l’inserimento nella polizza di assicurazione della espressione ‘La Compagnia di assicurazione rinuncia all’azione di rivalsa nel caso in cui l’incidente si sia verificato per colpa grave dell’istruttore‘.
La responsabilità penale
Essa è personale e può coinvolgere l’istruttore anche nel caso in cui la Compagnia di assicurazione abbia risarcito il danno. Si tratta di responsabilità colposa, regolata dagli articoli 590 CP in caso di lesioni ed art 589 CP, ove malauguratamente ci sia stato un decesso del ferito. La responsabilità colposa si realizza quando l’evento lesivo a carico dell’allievo segue a una condotta colposa dell’istruttore improntata ad imprudenza, negligenza e imperizia.
La prima si concreta in un comportamento caratterizzato da superficialità e senza valutazione dei rischi. La negligenza si sostanzia in un’omissione di un obbligo giuridico, che impone il compimento di determinati atti.
L’imperizia, invece, sussiste quando l’istruttore o il laureato in scienze motorie, non possegga la competenza specifica necessaria per effettuare quella determinata prestazione professionale.