NECESSARIO UN INTERVENTO LEGISLATIVO CHIARIFICATORE.
Principi affermati
La scelta del proprio regime alimentare rientra senz’altro fra i diritti della persona garantiti dall’art. 2 della Costituzione.
La decisione della Cassazione (Sez 6 sent. del 30 marzo 2017 n. 20281) precisa i limiti oltre i quali coloro che prescrivono un particolare regime alimentare non possono oltrepassare. Questa sentenza della Corte Suprema ha creato un certo allarmismo e non poche preoccupazioni nel mondo del Fitness delle palestre e in particolar modo tra i laureati in Scienze Motorie.
Essa, nel fare importanti puntualizzazioni ha di fatto dettato delle precise regole alle quali attenersi.
La Corte ha riconosciuto la penale responsabilità di due direttori di una palestra per il reato di abusivo esercizio della professione medica (art. 348 C. P) in quanto avevano prescritto un particolare regime alimentare personalizzato ad ogni singolo frequentatore e nel contempo redatto una “scheda” in cui annotavano, con frequenza settimanale, i progressi o anche i regressi di ognuno in relazione al peso forma.
Tutto ciò secondo i Supremi Giudici era finalizzato alla prevenzione di eventuali future patologie e diventava una vera e propria prestazione sanitaria di competenza esclusiva del medico e dei soggetti in possesso delle specifiche qualifiche professionali, legittimati per legge ad effettuare tali atti sanitari.
In buona sostanza il caso si era in presenza di un atto terapeutico che secondo la definizione dell’UEMS (Unione Europea del Medici Specialisti) consiste in un atto diretto alla promozione della salute onde prevenire le malattie ed effettuare diagnosi e prescrivere cure terapeutiche e riabilitative.
Soggetti che possono prescrivere le diete a soggetti ammalati e sani.
In base alle leggi vigenti, precisa la Cassazione, possono fare ciò il medico chirurgo, la dietista professione alla quale si accede con laurea breve (D.M.18/9/94 N.744 ed D. Lgvo N.502 del 1982) che ha il compito di dare esecuzione alle prescrizioni mediche al riguardo ed il biologo nutrizionista (D.M. 22/4/2011) Quest’ultimo professionista, per poter prescrivere le diete deve essere iscritto nella sezione “A” dell’Ordine dei biologi.
Per quanto concerne i farmacisti, che negli anni scorsi erano stati erroneamente inclusi tra i soggetti legittimati alla prescrizione delle diete, è intervenuto il Consiglio Superiore di Sanità con un parere del 2009. In esso è precisato che “i farmacisti non possono prescrivere diete sia a soggetti ammalati che sani ma possono solo fornire al paziente – cliente consulenze nel campo nutrizionale sui prodotti in vendita nell’esercizio a ciò destinati e sugli integratori alimentari”.
Alimentazione corretta per il benessere.
Secondo l’OMS sono tre i punti fondamentali per il raggiungimento del benessere fisico: l’attività motoria, un sereno stile di vita ,una corretta alimentazione.
Va precisato che oggi con l’espressione “dieta” viene indicato non un atto medico e sanitario in genere bensì una semplice indicazione alimentare e tali debbono considerarsi quelle che vengono suggerite e riportate dai giornali, riviste e mass media.
Le diete che hanno più diffusione nei Paesi Occidentali ed in Italia vanno dal quella mediterranea, la più consigliata ed a livello nazionale da tutti ben conosciuta e proclamata dall’UNESCO patrimonio immateriale dell’Umanità alla cosidetta dieta DASH (che è un acronimo che sta per Dietary Approaces to stop Hipetension) per abbassare la pressione nel sangue. Sempre negli USA è gran di moda la dieta TLKC che ha un effetto anticolesterolo che effettua un taglio soprattutto dei grassi saturi.
Va poi sottolineato che la dieta, secondo l’Agenzia ”Global Heath Index” creata dall’ex Sindaco di New York Michael Bloomberg, ha avuto come benefico effetto per il nostro Paese quello di
porla al primo posto nel mondo per lo stato di salute della popolazione.
Il resto dell’Europa viene nell’ordine: Svizzera, Spagna, Svezia, Lussemburgo, Francia Germania e Danimarca.
Questi effetti positivi sulla salute della dieta mediterranea sono riportati in un lungo reportage del Corriere della Sera del 15 maggio 2017 pag.24 e 25.
In esso si ricorda che In Italia i centenari oggi sono 17 mila e nel 2025 saranno 157 mila. Di fronte a questi numeri ogni commento per comprovare quanto un’alimentazione corretta, del tipo di quella mediterranea, possa giovare alla salute ed benessere fisico dell’individuo appare del tutto superfluo.
Il diritto costituzionale in tema dei diritti dell’individuo sulla scelta del proprio regime alimentare.
L’art 2 della Costituzione garantisce il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana fra i quali, come si è detto in precedenza, rientra senz’altro la scelta del proprio regime alimentare.
La detta norma, unitamente all’art.32 della medesima Carta (tutela della salute) sancisce il diritto del singolo ad ogni autodeterminazione che riguarda la propria fra i quali rientra anche quello del “rifiuto consapevole alle cure”. Di tal che il medico in presenza di un gravissimo stato patologico con pericolo di decesso del suo assistito, anche se ricoverato in una struttura pubblica, innanzi al rifiuto consapevole di cure deve cessare ogni attività. Neppure l’intervento del Giudice può portare ad una terapia coatta.
Rientra sempre nell’ambito di tali diritti anche quello da parte di chiunque anche se non in possesso delle previste qualifiche professionali, di promuovere attraverso i mass media un particolare tipo di dieta (ad esempio: la vegana) ritenendola la più efficace per il benessere fisico ed anche per tutelare la propria salute. Ma se ciò è pienamente lecito trattandosi di un messaggio che può essere o non raccolto dai suoi destinatari i quali, dal loro canto, possono senz’altro disattenderlo e non seguire quella indicazione.
Indicazioni alimentari a persone sane: limiti ai quali debbono attenersi i titolari di Centri Fitness o di palestre.
Per tutto quanto si è detto prima quando il titolare della palestra o di un Centro Fitness rivolge ai propri frequentatori sani la raccomandazione di seguire un particolare e corretto regime alimentare per il benessere fisico compie un atto del tutto legittimo per il mantenimento o il raggiungimento del peso forma quando si è in leggero sovrappeso.
Tale legittimità è ancor più aumentata se il regime “consigliato” è quello indicato dallo OMS o dalla UE.
Deve però ritenersi del tutto vietato effettuare una indicazione di diete personalizzate per ogni singolo frequentatore con redazione di schede personalizzate e controlli sui risultati della prescrizione alimentare.
Ponendo in essere un comportamento del genere si verrebbe a realizzare un vero e proprio atto sanitario di competenza esclusiva dei soggetti in possesso del titolo professionale abilitativo.
Resta comunque il divieto assoluto di compilazione di schede sanitarie personalizzate da parte del PT.
Le schede sanitarie
Il nucleo centrale della sentenza è dato appunto dalla censura mossa ai due direttori della palestra di aver posto in essere un’attività sanitaria concretatasi nelle indicazioni alimentare personalizzate accompagnate dai controlli e dalla redazione di una scheda per ogni singolo frequentatore con l’indicazione per ognuno di essi dell’alimentazione giornaliera da seguire con annotazione dei risultati o degli insuccessi. Il che è contro la legge.
Le vigenti normative prevedono due tipi di schede sanitaria che ovviamente devono essere redatte esclusivamente dal medico, che sono la scheda dello sportivo professionista e la scheda del medico convenzionato.
La prima è stata introdotta dal DM 13 marzo 1995 ed ha oggetto: ”Norme sulla tutela della salute degli sportivi professionisti”. In essa, a cura del medico sportivo, debbono essere annotate tutte le informazioni sanitarie sull’effettivo stato di salute dello sportivo professionista.
La seconda (scheda del medico convenzionato oggi medico di medicina generale) è stata introdotta dall’art 31 dell’Accordo Collettivo Nazionale (DPR 28 luglio 2000 N.270).
La norma prevede che il sanitario suddetto debba compilare per ogni i singolo assistito una scheda in cui riportare tutti i dati sanitari relativi ala sua salute ed al percorso assistenziale. Essa rappresenta uno strumento tecnico professionale finalizzato a migliorare la continuità assistenziale ed anche al fine di eventuali indagini epidemiologiche.
Legge sulla privacy ed obblighi giuridici
Nei fatti, oggetto della sentenza della Cassazione, non sono state esaminate le gravi violazioni delle vigente legge sulla privacy (D LG 30 giugno 2003 N.196 in vigore dall’1 gennaio del 2004) in quanto non oggetto di contestazione da parte dal Procuratore della Repubblica.
Risulta infatti del tutto pacifico che i titolari della palestra hanno violato le rigorose regole stabilite da tale legge con riferimento al trattamento, alla custodia ed alla sicurezza dei dati sanitari che rientrano fra quelli sensibili, avendo effettuato una schedatura per ogni singolo frequentatore colla loro indicazione sul documento cartaceo senza neppure effettuare una sua corretta custodia.
Ma quali sono oggi questi obblighi che fanno capo ai titolari di Centri Fitness o di una palestra imposti dalla legge sulla privacy?
Se è vero che essi non possono effettuare schede personalizzate colla indicazione per ogni singolo della dieta giornaliera con i successivi aggiornamenti e controlli è altrettanto vero, però, che essi prima di ammettere un frequentatore possono ed anzi debbono chiedere allo stesso notizie sul suo stato di salute onde verificare la concreta sussistenza delle condizioni di efficienza fisica in grado
di effettuare determinate attività in perfetta sicurezza senza correre alcun rischio.
Informazioni sullo stato di salute dei frequentatori: come farle e come custodirle nel rispetto della legge sulla privacy.
Il T.U. sulla privacy distingue tre categorie di dati: comuni (nome, cognome. etc, etc) giudiziari ( qualità dell’imputato o dell’indagato) e quelli sensibili (stato di salute). I dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo previo consenso dell’interessato.
Il consenso può dirsi validamente espresso solo se prestato liberamente e specificamente in relazione al trattamento chiaramente individuato solo se è documentato per iscritto e sono state date all’interessato le informazioni relative alla finalità del trattamento stesso. I dati sensibili non possono essere diffusi. Essi debbono poi essere custoditi in modo tale da evitare qualsiasi possibilità di accesso ad essi da parte di terzi.
Il che significa che il responsabile del Centro Fitness o della palestra può legittimamente chiedere a colui che fa richiesta di frequentazione tutte le notizie sul proprio stato di salute annotandole su apposito cartella. Deve informarlo sulla finalità della richiesta di tali dati e dopo che ha prestato il consenso dare assicurazione che i dati saranno custoditi nel pieno rispetto della legge sulla privacy.
Il titolare del Centro Fitness e della palestra che effettuano il trattamento deve notificarlo al Garante al quale spetta rilasciare la relativa autorizzazione.
Per particolari attività la legge prevede che si possa procedere al trattamento dei dati sensibili ad opera di privati, enti o associazioni senza l’autorizzazione particolare del Garante allorquando quest’ultimo abbia previsto per essi un’autorizzazione generale pubblicandola annualmente sulla Gazzetta Ufficiale: per mezzo di essa il Garante permette il trattamento dei dati sensibili a determinate condizioni e per ben individuati fini.
Si può, quindi affermare che l’autorizzazione generale costituisce una condizione di liceità del trattamento in deroga all’autorizzazione particolare
quando sussiste la necessità di tutelare l’incolumità fisica dell’interessato e dei terzi.
Conclusioni ed auspici.
Si tocca con mano che c’è qualcosa che non va ed urta con ogni logica fino a collocare le attuali normative sul punto al di fuori della attuale realtà è veramente fuorviante sostenere che qualsiasi laureato in medicina possa prescrivere una dieta a soggetti sani ed ammalati. E ciò in quanto l’intera materia dell’alimentazione costituisce un settore del tutto particolare che presuppone un bagaglio di nozioni molto specifiche che non possono essere affatto conosciute di tutti i medici. Cosa ne sa un medico odontoiatra o uno specializzato in radiologia o medicina nucleare degli apporti di ciascun cibo e dell’equilibrio fra proteine, carboidrati e zuccheri?
Ed allora quale la soluzione in concreto da suggerire? Per i soggetti ammalati (obesi, etc. etc.) la dieta dovrebbe essere prescritta solo da un medico specialista in dietologia o da un biologo nutrizionista e non più da un qualsiasi laureato in medicina.
Invece per le persone sane che desiderano combattere il sovrappeso e mantenersi in pieno benessere lasciare questa possibilità a qualsiasi medico ma aprirla ed estenderla ad altre categorie professionali del settore Fitness (tipo il personal trainer) che i pur non essendo in possesso di un specifico titolo riconosciuto dallo Stato abbiano conseguito una certificazione presso istituti privati di elevata serietà con sedi non solo in Italia ma in tutto il mondo.
Ovviamente col presupposto che non possano effettuare nè diete personalizzate nè schedature e che vi sia l’obbligo giuridico di interpellare il medico specialista in dietologia ogni qualvolta sorgano dubbi sull’efficacia della dieta oppure si siano manifestati effetti indesiderati e non previsti.
Questo sarebbe un modo molto incisivo per combattere tutte le indicazione di diete che provengono dai mass media e da Internet (sono migliaia) prive di una connotazione scientifica che prospettano risultati mirabolanti ma nella maggior parte dei casi finiscono per avere effetti altamente negativi sullo stato di salute degli sprovveduti soggetti che si sono fatti catturare dagli slogan pubblicitari.
Invece affidare a soggetti professionalmente qualificati con competenze specifiche anche nel settore della fisiologia umana acquisite nei corsi di studio per conseguire il diploma di personal trainer vuol dire aver creato uno strumento di difesa della salute evitando il ricorso alle false chimere pubblicizzate in via mediatica o in Internet.
di Alfonso Marra – Magistrato
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