Quindi possiamo tranquillamente inserire in tale ambito anche il fitness in generale, inteso, come attività motoria tesa al miglioramento ed al mantenimento del benessere psico-fisico, dove trova giusto inserimento come uno degli attori principali, del variegato mondo delle discipline motorie non aventi un riconoscimento specifico come sport, l’attività del Personal Trainer (P.T.) che può essere svolta in specifiche modalità incardinate in due differenti regimi fiscali e tributari :

 

1 – Attività Commerciale ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 “Esercizio di Arti e Professioni” dove si intende: l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse.

 

2 – Attività decommercializzata: ai sensi dell’art. 90, commi 17 e 18 delle legge 27 dicembre 2002 nr. 289, modificato dall’art. 4, comma 6 bis del D.L. 72/2004 ( convertito dalla legge 128/204) –  tale norma ha introdotto profonde innovazioni in materia di attività sportiva dilettantistica che può essere svolta nelle seguenti forme:

 

  • Associazione sportiva non riconosciuta art. 36 e seguenti del codice civile con autonomia patrimoniale imperfetta nel senso che per eventuali obbligazioni verso terzi possa essere aggredito il patrimonio personale di chi ha agito in nome e per conto dell’associazione, se il patrimonio sociale è incapiente ;
  • Associazione sportiva riconosciuta ai sensi dell’Art. 14 e seguenti del codice civile e del regolamento introdotto dal D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361 con autonomia patrimoniale perfetta con distinzione del patrimonio sociale da quello dei propri amministratori;
  • Società sportiva di capitali ( S.p.A. o s.r.l.) o Società cooperativa, sono società di diritto speciale per la loro particolare costituzione che prevede la finalità non lucrativa in capo ad una società di capitali dove anche queste fattispecie godono dell’autonomia patrimoniale perfetta.

 

In tale ambito l’attività di personal trainer può essere esercitata in seno ad una delle organizzazioni sopra delineate con un trattamento fiscale e contributivo di favore in quanto lo scopo dell’attività associativa è di tipo ideale e non lucrativo. Va da sè, che gli emolumenti riscossi per le particolari prestazioni rese da parte dei P.T. devono essere : conformi e aderenti alla normativa vigente (vedasi legge 342/2000 e art. 67 comma 1 lettera m del T.U.I.R.) e asseverati all’attuale giurisprudenza ( sentenza nr. 671 del 6/06/2013 del Tribunale di Firenze e sentenza nr.9284 datata 11/07/2013 del Tribunale di Roma – Sezione lavoro) dove le associazioni chiamate in giudizio hanno subito una condanna per irregolarità nell’inquadramento e nella gestione del personale qualificato, secondo varie tipologie di incarico: tecnico, istruttore di pesistica, Personal Trainer, collaboratore di segreteria, collaboratore sportivo

 

Per quanto sopra, inquadrata sommariamente in ambito civilistico/fiscale l’attività che viene svolta dal P.T. che è sempre orientata nei confronti di persone fisiche, i quali a loro volta, sono portatori di diritti non disponibili e inviolabili (la vita e la salute) e quindi, lo stesso, deve svolgere tale attività, secondo quando previsto dall’art. 1176 del codice civile (diligenza nell’adempimento) che impone al P.T. di eseguire l’incarico affidatogli dall’ente o richiestogli dal singolo soggetto, con la diligenza propria del “buon padre di famiglia” e soprattutto con appropriata e comprovata perizia e competenza. Pertanto sia che l’attività di P.T. venga svolta in maniera autonoma o nell’ambito di un’associazione, interviene l’assunzione di responsabilità secondo l’art. 2043 del codice civile: “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

 

  • Responsabilità dolosa: quando vi è la coscienza, consapevolezza e volontà di arrecare un danno;
  • Responsabilità colposa per imperizia, imprudenza e negligenza;
  • Responsabilità Oggettiva che è fondata sul rapporto o nesso di causalità tra il fatto e l’evento dannoso, dove si è responsabili se l’evento dannoso occorso era prevedibile o evitabile; non si è responsabili se l’evento dannoso era imprevedibile o inevitabile
  • Responsabilità Contrattuale deriva dalla violazione di un accordo tra due o più parti (art. 1321 c.c.). Nell’ambito dello Sport e quindi del Fitness dove nella maggior parte dei casi si opera nell’ambito di associazioni prive di personalità giuridica, il terzo creditore potrà agire sul fondo comune e in caso di incapienza potrà agire sul patrimonio del dirigente o del tecnico che ha agito in nome e per conto dell’associazione (art. 38 c.c.). ;
  • Responsabilità Extracontrattuale è data da un atto, un fatto o un comportamento di per sè idoneo a produrre un danno; In estrema sintesi il dovere principale di un Personal trainer è quello
    della formazione e della competenza che è fondamentale ai fini della tutela della salute dei praticanti ed ai fini della responsabilità che deriva dall’esercizio dell’attività dove il P.T. può essere chiamato a rispondere:
  • Per eventi lesivi cagionati dagli allievi ai terzi in seguito a comportamenti imprudenti o negligenti (artt. 2047 e 2048 c.c.) a seconda che l’allievo sia capace o incapace di intendere e volere;
  • Per eventi lesivi cagionati agli allievi secondo il c.d. principio della responsabilità da fatto illecito (art. 2043 c.c.). La responsabilità del P.T. deriva anche dal fatto che “esso ha un potere di
    direzione e controllo generico sull’allievo, quindi la sua responsabilità può manifestarsi ogni qualvolta sussista un difetto o un’omissione nell’esercizio di tale potere, ovvero quando il P.T.  abbia omesso di adottare o far adottare le cautele necessarie tenendo conto tanto delle capacità del singolo praticante e conseguentemente calibrarne gli sforzi e i movimenti, verificando, nel contempo, lo stato delle attrezzature utilizzate nella pratica. La responsabilità del P.T. e/o dell’ ente presso cui opera può essere esclusa se viene fornita la prova:
  • dell’adozione di ogni tipo di accorgimento e cautela al fine di evitare l’accadimento di possibili danni;
  • dell’esistenza del caso fortuito e quindi per l’ imprevedibilità dell’evento dannoso.



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