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L’articolo 33 della Costituzione ha vissuto una svolta significativa nel 2023. Per la prima volta, infatti, il testo costituzionale menziona esplicitamente lo sport, riconoscendone il valore educativo, sociale e legato al benessere psicofisico.
Si tratta di un passo atteso da anni, che arriva dopo un lungo percorso legislativo e culturale.
Che cosa dice l’articolo 33 della Costituzione
Con la legge costituzionale n.1 del 26 settembre 2023, all’articolo 33 è stato aggiunto un settimo e ultimo comma che afferma:
“La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”.
Nella parte finale di questo articolo si è compiuto, così, un intervento che segna una vera svolta. La Costituzione riconosce, infatti, oggi allo sport tre funzioni centrali:
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un valore educativo,
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un ruolo sociale,
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una funzione di promozione del benessere psicofisico.
Di conseguenza, l’obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita delle persone e della comunità, assumendo l’onere di garantire l’accesso alla pratica sportiva come valore universale.
Per questo motivo, diventa essenziale favorire politiche attive e condizioni concrete che consentano a tutti di usufruire di strutture ed eventi sportivi.
Inoltre, il riferimento “in tutte le sue forme” amplia ulteriormente la portata della norma, includendo attività professionistiche, dilettantistiche, amatoriali, individuali e collettive.
Il valore del benessere psicofisico
Un passaggio particolarmente innovativo riguarda il richiamo al benessere psicofisico. Questo elemento rafforza il collegamento con l’articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività.
Cosa dice l’articolo 32 e cosa significa
«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana».
L’articolo 32 rappresenta così la base costituzionale che legittima il ruolo dell’attività fisica come strumento di tutela della salute. Ciò significa che:
- il movimento è parte del diritto alla salute;
- l’attività fisica costituisce un interesse collettivo (prevenzione di patologie, riduzione delle malattie, invecchiamento attivo);
- lo Stato riconosce la funzione sanitaria delle attività motorie, anche quando svolte in contesti non sanitari, come palestre e centri sportivi;
- il settore del fitness rientra nel sistema di prevenzione primaria e secondaria.
Questo permette al fitness di uscire dalla percezione “commerciale” per entrare nella sfera salute–benessere–prevenzione, creando spazio per professioni qualificate e per percorsi formativi seri.

