Certificazioni medico-sportive: ecco i nuovi criteri di valutazione della responsabilità civile e penale dopo la legge dell’8 marzo 2017 N 24 (cd Bianco-Gelli) integrati dai principi dettati dalla Sezioni Unite della Cassazione Penale (sent del 21/12/2017).

 

Nel 2013 con il cd “Decreto del Fare” è stata abrogata l’obbligatorietà della certificazione medica per la pratica dello sport a livello”amatoriale” e per le attività ludico-motorie in genere, obbligo introdotto dalla Legge Balduzzi (Legge N 189 del 2012).
Naturalmente, ciò non significava all’epoca e neppure oggi che sia stata anche eliminata la possibilità per il titolare di una palestra o di un centro Fitness di richiedere una certificazione medico sportiva di idoneità fisica limitatamente all’accesso ad esse ed alla specifica attività praticata.

 

E ciò in quanto il rapporto che si instaura tra colui che aspira a frequentare le suddette strutture ed il titolare delle stesse è un vero e proprio contratto di natura privata in cui la volontà delle parti ha la prevalenza su le singole aspettative. Esso ha ad oggetto la messa a disposizione delle apparecchiature unitamente alla guida di un istruttore o di un maestro di fitness, dietro il pagamento di un corrispettivo.
Di tal che il responsabile delle stesse ben può subordinare la sua conclusione alla presentazione da parte dell’interessato di una certificazione medica attestante la sua idoneità fisica.
Il che si traduce in una maggiore tutela della sua salute onde evitare l’insorgenza di patologie collegate alla sedentarietà ed anche per scongiurare i pericoli per i titolari di detti centri di finire nelle maglie della giustizia per gli eventuali infortuni occorsi ai frequentatori.

 

Linee guida per lo sport non agonistico
E’ stata, invece, regolata di recente in modo del tutto nuovo la certificazione medica per l’attività sportiva non agonistica e ne è stata ribadita l’obbligatorietà. Il che è avvenuto con il Decreto dal Ministro della Salute del 2014 dal titolo “Le linee guida di indirizzo in materia di attività sportiva non agonistica”. Ed al riguardo viene in esso precisato che devono effettuare tale certificazione:

 

a) gli alunni interessati all’ attività fisico sportiva parascolastica, organizzata dalle scuole al di fuori dell’orario di lezione;

 

b) gli alunni che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale;

 

c) gli alunni che fanno sport presso società collegate alle Federazioni sportive ed al CONI.

 

Per ottenere il rilascio della certificazione sono necessari l’anamnesi e l’esame obiettivo (la visita) con misurazione della pressione ed un elettrocardiogramma a riposo.
Nel caso di eventi infortunistici che coinvolgano un soggetto per il quale il sanitario ha rilasciato la certificazione sia di idoneità fisica per l’accesso alla palestra e al Fitness sia di idoneità fisica allo sport non agonistico ma nonostante ciò il soggetto sia rimasto infortunato per un malore dovuto ad una situazione patologica non diagnosticata dal sanitario, quest’ultimo potrebbe essere chiamato a rispondere sia penalmente che civilmente.

 

La legge 8 marzo 2017 N 24.
Il che, però, oggi dovrà avvenire colle nuove regole introdotte dalla legge dell’8 marzo 2017 N 24 che ha significativamente modificato la previgente normativa, essa porta il titolo: “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria”.
La legge viene a regolare in modo del tutto diverso rispetto al passato le responsabilità dell’intero personale sanitario medico e non medico riconoscendo allo stesso una maggiore tutela giuridica nel contenzioso sia penale che civile in cui venga coinvolto perché ritenuto responsabile di eventi lesivi nei confronti degli assistiti.

 

Risulta in tal modo radicalmente riformato il nostro ordinamento sul punto in ragione della particolarità della professione medica e sanitaria in genere: questa riforma ha fatto tirare un sospiro di sollievo sopratutto ai medici che da anni l’hanno invocata.
Ciò giustificatamente in ragione della forte penalizzazione da loro subita a seguito delle inchieste giudiziarie sia penali che civili che li ha visti coinvolti. La riprova della necessità di una tale rivisitazione delle norme in materia si ha se si contano le migliaia di cause intentate dai pazienti-non poche volte solo ai fini speculativi – da statistiche ufficiali, infatti, è risultato che il numero delle controversie negli anni scorsi era di oltre trentamila all’anno.

 

Ciò aveva costretto la categoria a far ricorso alla medicina difensiva con grave danno per l’Erario dello Stato che subiva il costo di ben 10 (fonte Ministero della Salute) miliardi di euro annui. Questa nuova disposizione normativa ha rafforzato le garanzie per i pazienti stabilendo dei tempi processuali molto brevi per ottenere la definizione della controversia, e quindi, il risarcimento dei danni patiti.

Sono tre le sue novità più qualificanti.
La prima consiste nella responsabilizzazione dell’intero personale sanitario rispetto alla prevenzione del rischio. Il che è avvenuto attraverso una risistemazione strutturale e sistematica di tutte le regole di approccio al rischio clinico che è immanente al fisiologico svolgersi dell’attività sanitaria.

In buona sostanza si tratta di intercettare in partenza gli eventi avversi onde evitarli.
La normativa, quindi, riguarda molto da vicino anche i sanitari che operano nel settore dell’attività sportiva sia essa agonistica sia dilettantistica.

 

Con la sua entrata in vigore anche le certificazioni da loro redatte per le attività scolastiche nonché per l’accesso in palestra attestanti l’idoneità fisica a praticare quelle attività che comportano un grande sforzo debbono essere conformi alle regole imposte dalla nuova disciplina normativa ed alle linee guida onde evitare infortuni ai frequentatori.

 

Molto pesanti restano le responsabilità in caso di eventi lesivi subiti dall’atleta nel corso delle attività sportive per mancanza dei requisiti erroneamente certificati.

 

La seconda tratta delle responsabilità civili e penali in genere. Essa costituisce il momento centrale della riforma. Riguarda sia i sanitari che effettuano la loro prestazione in una struttura pubblica sia coloro che operano in quella privata, quale una palestra o un centro fitness.
E’ regolata dall’art. 7 dal titolo “Responsabilità civile della struttura e dell’esercente la professione sanitaria”.
Viene in tal modo fatta una netta differenziazione tra la responsabilità civile della struttura medesima e quella dell’esercente la professione sanitaria che al suo interno effettua le visite per il rilascio delle certificazioni.

 

A titolo esemplificativo se una certificazione medica di idoneità per la pratica di attività dilettantistica venga rilasciata da un medico sportivo, sia esso inserito in una struttura pubblica o privata (Palestra o Centro Fitness) per un soggetto privo dei requisiti richiesti che, poi, si infortuna, allora costui può rivolgersi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, sia alla struttura sia al medico. Ma c’è una grande differenza rispetto alla situazione giuridica che si verificava in passato.

 

Responsabilità della struttura e del medico certificatore.
Sono oggi mutati i criteri i di valutazione della responsabilità in quanto è diverso il titolo per il quale risponde la struttura rispetto a quella del sanitario certificatore, cioè la struttura, in cui il medico sportivo ha effettuato la prestazione professionale, risponde così come avveniva per il passato, a titolo di responsabilità “contrattuale “ mentre il sanitario a titolo “extracontrattuale”.
Cosa comporta tutto ciò ? Comporta che se l’infortunato si rivolge alla palestra o al Centro Fitness per ottenere il risarcimento deve dimostrare solo di aver richiesto ed ottenuto la certificazione e di aver subito l’evento lesivo nella palestra o nel Centro Fitness spetterà, poi, al titolare di queste ultime, per liberarsi dalla richiesta risarcitoria, provare che la certificazione medica era corretta e, quindi, che la prestazione sanitaria era stata effettuata in piena regola e che l’evento lamentato non era dovuto a comportamenti colposi della struttura e dei medici sportivi certificatori.

 

Diversamente, oggi, a quanto avveniva nel passato, con la nuova legge ove l’infortunato si rivolga direttamente al medico con richiesta al Giudice di accoglimento delle proprie istanze risarcitorie, ha egli l’onere di dimostrare la colpa professionale del sanitario.
In buona sostanza spetterà all’infortunato provare che la certificazione medica era affetta da gravi errori valutativi, e, quindi, che vi era stata una condotta colposa del sanitario nel rilascio della stessa rivelatasi, poi, causativa dell’evento lesivo subito.
E’ questa, appunto, lo si ribadisce, la grande novità, della legge n 24 del 2017. Negli anni passati il medico operante in una struttura pubblica o privata rispondeva, al pari della stessa, sempre a titolo di responsabilità contrattuale“.

 

Si tratta occorre sottolinearlo, data la sua importanza , di un mutamento radicale dell’onere probatorio. Appare di tutta evidenza che negli anni addietro la qualifica del rapporto come contrattuale comportava pesanti oneri probatori per i medici (si parlava di una sua responsabilità paraoggettiva) gravando su di loro l’onere di provare fatti relativi al paziente difficilmente dimostrabili e non di sua diretta conoscenza..

 

Medici liberi professionisti
Le regole inerenti l’attività professionale dei medici liberi professionisti e le loro responsabilità sono stabile dall’art 7 della legge N 24 del 2017. Esso stabilisce che essi rispondono sempre a titolo “responsabilità extracontrattuale” con esclusione dell’ipotesi in essi abbiano assunto un particolare obbligo giuridico con il paziente. Valgono per l’accertamento della responsabilità civile i criteri innanzi indicati in relazione al medico strutturato.
La terza novità riguarda tutti sanitari in genere (anche non medici) e prevede l’obbligo dell’assicurazione obbligatoria sia per quelli operanti nelle strutture sanitarie pubbliche e private sia anche per i medici e personale sanitario non medico esercente qualsiasi professione sanitaria in regime libero professionale.
Occorrerà, però, attendere l’emanazione da parte del Ministero per lo sviluppo economico dei decreti attuativi per conoscere quali saranno i requisiti minimi delle polizze assicurative a favore della categoria.

Responsabilità penale
Per quanto, poi, concerne la responsabilità penale le nuove disposizioni prevedono la non punibilità dei sanitari sia strutturati sia liberi professionisti nei casi in cui l’evento lesivo causato all’assistito sia dovuto ad imperizia ove cui essi abbiano rispettato tutte le raccomandazioni previste dalle linee guida (art. 6 della legge) come definite e pubblicate o in mancanza di esse alle buone pratiche clinico-assistenziali sempre che le raccomandazioni previste dalle stesse linee guida risultino adeguate al caso concreto e nonostante ciò l’evento lesivo si sia verificato.
Le linee guida costituiscono sapere metabolizzato e reso disponibile in forma concentrata in modo che possa costituire un’utile indicazione per orientare le decisioni terapeutiche. Come si è detto all’inizio, il Ministro della Salute con un Decreto del 2014 ha provveduto ad emanare le linee guida per il rilascio delle certificazioni sportive, linee alle quali i medici certificatori debbono obbligatoriamente attenersi. Ma cosa hanno stabilito le Sezioni Penali della Corte di Cassazione.

Le Sezioni Unite della Cassazione Penale con una sentenza del 21 dicembre 2017 hanno indicato quali siano le disposizioni da applicare per gli eventi lesivi collegati a condotte dei sanitari verificatesi nell’arco intertemporale che va dalla entrata in vigore della legge Balduzzi (N189/2012) a quello della legge Bianco Gelli (N 24 /2017).
E tutto ciò per stabilire quali fra le due leggi sia quella..più favorevole al reo.. criterio, questo, che per il nostro ordinamento penale deve trovare applicazione in ipotesi del genere.
Va, al riguardo, ricordato che qualche anno fa la legge Balduzzi all’art 3 aveva stabilito che l’esercente la prestazione sanitaria (sia esso medico o farmacista) che nello svolgimento della sua attività si attiene alle linee guida o in mancanza di esse alla pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente delle lesioni o del decesso cagionato al paziente per imperizia dovuta a colpa lieve.

 

Successivamente la nuova legge Bianco Gelli (N 24 del 2017) agli artt.5 e 6 ha eliminato ogni valutazione del Giudice Penale sul grado della colpa sancendo che nei caso in cui l’evento lesivo è dovuto ad imperizia del sanitario la punibilità penale è esclusa quando siano rispettate le linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge o in mancanza di esse le buone pratiche assistenziali sempre che le raccomandazioni previste nelle linee guida siano adeguate al caso concreto. E’ accaduto, però, che secondo una prima sentenza della Cassazione (20 aprile 2017) la disciplina introdotta dalla legge Balduzzi era più favorevole ed andava,quindi, applicata in quanto escludeva la rilevanza penale delle condotte sanitarie connotate da colpa lieve in contesti regolate da linee guida o buone pratiche della comunità scientifica.

 

 

Secondo, invece, altra sentenza (19 ottobre 2017) era più favorevole la nuova legge Bianco Gelli in quanto prevedendo la non punibilità dei sanitari nel caso di rispetto delle linee guida o in mancanza delle buone pratiche clinico assistenziali adeguate alla specificità del caso nella ipotesi di imperizia, non dava rilevanza alcuna al grado di colpa sia essa lieve, comune o grave.
Nulla, infatti, aveva detto sul punto il legislatore. Tale omissione ha determinato non poche incertezze come lo dimostrano le due sentenze innanzi citate. Da ciò l’intervento delle Sezioni
Unite Penali che ha chiarito ogni dubbio affermando questo principio di diritto.

 

L’esercente la professione sanitaria risponde a titolo di colpa per morte o lesioni personal derivanti dall’esercizio della attività professionale nei casi seguenti:

 

a) se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve ) da negligenza o imprudenza.

 

b) se l’evento si è verificato per colpa (anche lieve) da imperizia:

 

1-nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione dell’atto sanitario quando il caso concreto non è regolato da linee guida o in mancanza dalle buone pratiche cliniche;

 

2-nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’individuazione delle linee guida o delle buone pratiche cliniche che non risultino adeguate alla specificità del caso;

 

c) se l’evento si è verificato per colpa (soltanto grave) da imperizia nell’ipotesi di errore rimproverabile nell’esecuzione quando il sanitario abbia comunque scelto e rispettato le linee guida o in mancanza le buone pratiche che risultino adeguate al caso concreto, tenuto conto, altresì, del grado dei rischio da gestire e delle specifiche difficoltà tecniche dell’atto sanitario.

 

 

a cura di Alfonso Marra – Magistrato

 

 

 

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